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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32309/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento di collocazione in CIGS dal marzo 2015, il pagamento delle differenze tra l’integrazione salariale percepita e la retribuzione piena per il periodo interessato, oltre al risarcimento del danno alla professionalità. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda. La Corte d’appello aveva poi ritenuto improcedibile la domanda per un primo periodo coperto da transazione e illegittima la collocazione in CIGS per i periodi residui, perché la comunicazione di apertura della procedura conteneva criteri di scelta troppo generici, limitati a esigenze tecnico-produttive e organizzative, senza indicazione delle posizioni lavorative concretamente incise. La società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 223/1991, della L. 164/1975 e dell’art. 2 d.P.R. 218/2000, sostenendo che: la comunicazione sindacale era stata effettuata; i criteri di scelta erano stati specificati in sede di confronto con le OO.SS.; la rotazione rientrava nel potere organizzativo datoriale; il controllo giudiziale avrebbe dovuto limitarsi alla correttezza procedurale; la non rotazione era giustificata da esigenze di efficienza e produttività; la procedura era stata autorizzata dal Ministero. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nella procedura di CIGS, la comunicazione ex art. 1, comma 7, L. 223/1991 deve indicare in modo specifico, in termini astratti ed ex ante, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le eventuali modalità di rotazione, così da consentire alle organizzazioni sindacali di contrattare consapevolmente e di verificare la corrispondenza tra criteri e scelta concreta. Una comunicazione meramente generica, formulata come clausola di stile e limitata a formule quali esigenze tecnico-organizzative e produttive, viola l’obbligo legale e non è sanata dall’effettività del confronto sindacale. La Corte ha inoltre escluso che il d.P.R. 218/2000 abbia attenuato tali obblighi di specificazione, e ha riaffermato che la mancanza di criteri specifici rende illegittima la sospensione e legittima la pretesa del lavoratore alla retribuzione piena. Conseguentemente, la società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 7 e 8, L. 23 luglio 1991, n. 223

    la comunicazione di apertura della procedura di CIGS deve contenere criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e, se prevista, la rotazione; la genericità dei criteri integra violazione dell’obbligo legale e non è sanata dal confronto sindacale

  • L. 20 maggio 1975, n. 164

    in combinazione con la legge n. 223/1991, rileva per l’obbligo di comunicazione e per la legittimità della sospensione in CIGS

  • art. 2 d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218

    regola la comunicazione nella fase amministrativa di concessione della CIGS, ma non riduce né sposta l’obbligo di specificazione dei criteri imposto dall’art. 1 L. 223/1991

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito della memoria in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nella procedura di CIGS la comunicazione iniziale ai sindacati deve indicare criteri di scelta dei lavoratori concretamente idonei a operare la selezione e a consentire la verifica della corrispondenza tra criterio adottato e sospensione disposta; formule generiche o stereotipate non sono sufficienti.
  • La verifica della specificità dei criteri va compiuta in astratto e ex ante, cioè con riferimento alla capacità della comunicazione di mettere le organizzazioni sindacali in condizione di negoziare consapevolmente, non sulla base dell’esito concreto della rotazione o della selezione successivamente effettuata.
  • L’effettività del confronto sindacale non sana una comunicazione originaria del tutto generica, perché il sindacato non può contrattare utilmente se non conosce in modo specifico i dati e i criteri applicati dal datore di lavoro.
  • Il d.P.R. 218/2000 non attenua l’obbligo sostanziale di specificazione dei criteri imposto dalla legge sulla CIGS: disciplina la fase amministrativa, ma non consente di comprimere le prerogative sindacali e i diritti informativi dei lavoratori.
  • La genericità dei criteri di sospensione in CIGS costituisce violazione autonoma dell’obbligo legale e può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere la retribuzione piena in luogo del solo trattamento integrativo.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazione straordinaria
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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