Cassazione Civile, Ordinanza n. 23234/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
La lite trae origine dalla vendita di una fresatrice universale da parte di una società venditrice a una società acquirente. L’acquirente lamentava vizi di funzionamento sin dalla consegna e chiedeva, in via principale, l’eliminazione dei vizi e, in subordine, la riduzione del prezzo con restituzione della differenza, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo emesso per l’ultima rata. La venditrice, a sua volta, chiamava in causa la produttrice del macchinario chiedendo manleva. In primo grado veniva accolto il quanti minoris e la produttrice veniva condannata a tenere indenne la venditrice. Dopo un primo giudizio di appello e un precedente intervento di cassazione, in sede di rinvio la Corte territoriale rigettava la domanda di garanzia/manleva ritenendo prescritta l’azione verso la produttrice e confermando la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione delle precedenti pronunce. La venditrice ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione del principio di diritto fissato nel precedente di cassazione e degli artt. 1490, 1491 e 1495 c.c., sostenendo che la Corte di rinvio avesse erroneamente ritenuto unico atto interruttivo il fax del 2.6.1999 e trascurato un ulteriore fax del 28.10.1999, anch’esso inviato alla produttrice; 2) violazione degli artt. 389, 164, 2697 e 2033 c.c. e dell’art. 392 c.p.c., deducendo nullità dell’atto di riassunzione per incertezza dell’oggetto e contestando l’ordine di restituzione delle somme, assumendo che i pagamenti non dipendessero dalla sentenza poi cassata ma dal decreto ingiuntivo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che dovesse disporsi la compensazione, almeno parziale, per il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto alla decisione di merito. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a rivalutare il materiale probatorio e perché il fax invocato non era decisivo ai fini interruttivi; il secondo motivo infondato, chiarendo che l’art. 389 c.p.c. consente la ripetizione di quanto pagato in forza della sentenza cassata e che la restituzione riguardava somme versate in esecuzione del titolo giudiziale poi travolto; il terzo motivo infondato, ribadendo che la compensazione delle spese, nei casi previsti dall’art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società venditrice. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di rinvio che aveva negato la manleva verso la produttrice, ritenendo prescritta l’azione di garanzia ex art. 1495 c.c., e aveva disposto la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze poi cassate. È stata inoltre confermata la condanna alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari della controricorrente, nonché l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
richiamato insieme alla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte ribadisce la distinzione tra azioni edilizie e obbligazione autonoma di eliminare i vizi.
art. 1491 c.c.
richiamato come norma della garanzia per vizi nella vendita, nel contesto della contestazione sulla riduzione del prezzo.
art. 1495 c.c.
stabilisce la prescrizione annuale per le azioni edilizie; il riconoscimento dei vizi interrompe il termine annuale ma non lo trasforma in prescrizione decennale.
art. 2936 c.c.
richiamato per affermare l’insuscettibilità del termine annuale di prescrizione a modifiche pattizie.
art. 389 c.p.c.
consente le domande di restituzione e di riduzione in pristino di quanto pagato in base alla sentenza cassata, sia in esecuzione spontanea sia coatta.
art. 392 c.p.c.
disciplina la riassunzione dopo cassazione con rinvio; nel caso concreto non è stata ravvisata nullità dell’atto di riassunzione.
art. 164 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di rinvio per incertezza dell’oggetto.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura sulla prova dei versamenti da restituire.
art. 2033 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda/restituzione delle somme pagate.
art. 360 c.p.c.
invocato per fondare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.
art. 474 c.p.c.
una condanna è titolo esecutivo anche se il credito è determinabile mediante dati e documenti ritualmente acquisiti e non contestati.
art. 336 c.p.c.
gli effetti della cassazione si estendono ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata.
art. 91 c.p.c.
regola la condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice quando ricorrano le condizioni previste dalla norma.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la censura è inammissibile se mira, in sostanza, a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Nelle azioni edilizie la prescrizione annuale dell’art. 1495 c.c. resta tale anche se il venditore riconosce i vizi e si impegna a ripararli: il riconoscimento può al più interrompere il termine, ma non trasforma l’azione in rapporto soggetto a prescrizione ordinaria decennale, salvo autonoma obbligazione diversa e non novativa.
- L’obbligazione assunta dal venditore di eliminare i vizi, quando sia autonoma rispetto alla garanzia legale e non produca novazione, si colloca sul piano distinto della prestazione di facere e non altera la disciplina della garanzia per vizi, che continua a essere regolata dai termini speciali.
- In sede di rinvio ex art. 389 c.p.c., la parte vittoriosa in cassazione può ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza cassata senza dover dimostrare un diritto preesistente leso dalla decisione travolta, poiché la funzione della norma è ripristinatoria ex tunc.
- Una condanna al pagamento può costituire valido titolo esecutivo anche se l’importo non è numericamente specificato, purché sia determinabile attraverso atti e documenti ritualmente acquisiti e non contestati.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., nel testo applicabile, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; la Corte di cassazione non può sindacare la scelta di non compensare, se la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa è legittima.
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