Parere n. 953/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeParere conforme sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1992, in relazione all'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della medesima legge. Nel corso dell'istruttoria sono emerse, sulla base di informazioni riservate, specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la rilevanza di tali elementi ai fini del rigetto dell'istanza e il livello di motivazione richiesto nel provvedimento ministeriale, considerato il carattere riservato della documentazione.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego, ritenendo che gli elementi informativi riservati si riferiscano a situazioni di fatto la cui valutazione, ai fini della sicurezza della Repubblica, è ampiamente discrezionale e non risulta ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non emergono quindi elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione. La Sezione ha tuttavia precisato che il decreto di diniego non può essere motivato in modo generico: pur mantenendo riservati i documenti informativi, deve indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Osservazioni
Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La valutazione delle informazioni riservate e delle situazioni di fatto rilevanti come controindicazioni alla concessione della cittadinanza rientra in un'ampia discrezionalità amministrativa. Nel caso esaminato non appare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Motivazione del decreto di diniego
Il provvedimento non può limitarsi a una motivazione generica. Anche quando le informazioni utilizzate siano riservate, il decreto deve indicare le ragioni ostative essenziali, così da permettere all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa, senza divulgare la documentazione riservata.
Norme richiamate
art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
art. 8, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91
Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Il diniego ministeriale fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per l'oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 e legittima il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.
- La valutazione amministrativa delle informazioni riguardanti la sicurezza della Repubblica è ampiamente discrezionale e può essere sindacata, in sede consultiva, per manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza, non per sostituire la valutazione dell'Amministrazione.
- Il carattere riservato delle informazioni utilizzate per il diniego non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve esporre le ragioni ostative essenziali, senza divulgare i documenti riservati, in modo da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda un affare consultivo promosso dal Ministero dell'interno in relazione a una domanda di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana. La richiesta è stata esaminata ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Presupposti dell'istanza
L'interessato aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana il 15 settembre 2017 e aveva presentato un'istanza documentata per l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. La disposizione consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza dopo il periodo di residenza previsto dalla legge, purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.
Causa ostativa e richiesta ministeriale
Nel corso dell'istruttoria amministrativa sono emerse, sulla base di informazioni riservate, specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il Ministero dell'interno ha quindi formulato una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza e ha chiesto il parere conforme del Consiglio di Stato previsto dall'art. 8 della legge n. 91/1992.
L'art. 6, comma 1, lett. c), della stessa legge stabilisce che comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica impediscono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5. L'art. 8 prevede che, in presenza di tali ragioni, il decreto ministeriale di rigetto sia emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione della Sezione
La Sezione ha ritenuto che gli elementi informativi riservati riguardino situazioni di fatto la cui valutazione, ai fini della sicurezza della Repubblica, è ampiamente discrezionale. Nel caso concreto tale valutazione non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Non sono stati pertanto individuati elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni raggiunte dall'Amministrazione. Il parere è stato quindi espresso nel senso della possibilità di procedere al diniego della cittadinanza.
Obbligo di motivazione e riservatezza
La Sezione ha posto una specifica garanzia a tutela dell'interessato. Il provvedimento di diniego non può contenere una motivazione generica, anche se i documenti posti a fondamento dell'istruttoria sono riservati. Il decreto deve indicare le ragioni ostative essenziali, mantenendo riservata la documentazione informativa, così da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Conclusioni e oscuramento dei dati
La Sezione ha espresso parere conforme al diniego richiesto dal Ministero dell'interno. Considerata la riservatezza dell'affare e richiamati l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessato e gli altri terzi citati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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