Sentenza n. 4425/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione in data 11 giugno 2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data, della Multiservizi Muggiò S.r.l. con la quale è stata rigettata la richiesta di riequilibrio economico-finanziario avanzata dalla Pellegrini in data 18 marzo 2025, con riferimento all’appalto di ristorazione scolastica in Comune di Muggiò; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’11 giugno 2025 della richiesta di rimodulazione e riequilibrio economico-finanziario del contratto di appalto per la ristorazione scolastica e sociale, con contestuale diniego della risoluzione consensuale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale capogruppo del RTI, ha impugnato il diniego opposto alla richiesta del 18 marzo 2025 di rimodulazione del contratto, stipulato l’8 novembre 2022 e con scadenza al 1° giugno 2031. Ha dedotto un unico motivo, articolato in violazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 3 e dell’art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990, degli artt. 2 Cost. e 1175, 1366 e 1375 c.c., dell’art. 76 del capitolato speciale, nonché dei principi di proporzionalità e conservazione dell’equilibrio contrattuale ed eccesso di potere per sviamento e illogicità. A sostegno ha rappresentato perdite di commessa pari a € 189.510 nel 2023 e a € 274.000 nel 2024, oltre agli oneri di struttura, attribuite all’aumento del costo del lavoro, a maggiori oneri di € 565.000 per opere di realizzazione e riqualificazione, all’aumento del costo delle derrate e alla diminuzione dei pasti del 10,34% rispetto alle previsioni di gara. La società lamentava che il diniego si limitasse a richiamare esigenze di prudenza nella gestione della spesa pubblica, senza adeguata motivazione, e fosse illogico e contrario a buona fede; censurava inoltre il rifiuto della risoluzione consensuale, prospettata in via subordinata. Multiservizi ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità per omessa notifica alla seconda classificata, oltre a contestare nel merito il ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: l’istanza di modifica formulata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 sollecitava l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo nella fase esecutiva del contratto, sindacabile dal giudice amministrativo in sede di legittimità. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica alla seconda classificata, non qualificabile come controinteressata, poiché titolare soltanto di un interesse di fatto, ipotetico e indiretto. Nel merito ha accolto il motivo quanto al difetto di motivazione: il richiamo alle esigenze di prudenza nella gestione delle risorse pubbliche era generico e stereotipato e non esponeva i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, l’istruttoria svolta e il percorso logico seguito nella valutazione dell’istanza. Non ha deciso le ulteriori censure sostanziali sulla spettanza del riequilibrio o della risoluzione, perché l’annullamento lascia integro il potere discrezionale della committente e il giudice non può pronunciarsi su un potere non ancora esercitato, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Ha quindi annullato il diniego dell’11 giugno 2025, facendo salvo il riesercizio del potere e imponendo a Multiservizi di riesaminare l’istanza entro 60 giorni. La seconda classificata non era controinteressata. Spese compensate per la complessità e, in parte, novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016
Ebbene, in tale contesto il Collegio non può esimersi dal ricordare, in conformità con la giurisprudenza di questa Sezione con le sentenze nn. 2517 e 2720 del 2025, che la proposizione di istanze di tal fatta, tanto sotto l’egida della lettera c) quanto sotto quella della lettera e), stimola l’esercizio di un potere amministrativo di tipo autoritativo in capo alla committente.
La richiesta di modifica contrattuale fondata sulla disposizione attiva un potere amministrativo autoritativo della committente; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa di legittimità.
art. 3 l. 241/1990
Sennonché, tale sintetica motivazione non può ritenersi idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione (e di clare loqui) che, in forza dell’art. 3 della l. n. 241/1990, è imposto ogniqualvolta si esercita un potere amministrativo.
Il diniego di un’istanza di modifica contrattuale deve motivare in modo non stereotipato, rendendo conoscibili i presupposti e il percorso valutativo seguito dall’amministrazione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ne consegue l’impossibilità di questo G.A. di procedere oltre nella disamina dei profili di merito oggetto delle ulteriori doglianze di cui al motivo in ragione del divieto in capo a questo Giudice di potersi pronunciare su un potere amministrativo non ancora espresso ai sensi dell’art. 34, comma 2 del cod.proc.amm..
Il giudice non può pronunciarsi sui profili sostanziali che richiedono una valutazione amministrativa discrezionale non ancora compiuta; annullato il diniego per vizio motivazionale, resta all’amministrazione il potere di riesaminare l’istanza.
Massime di principio
- La domanda di modifica di un contratto pubblico in fase esecutiva formulata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 sollecita l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo della committenza; la controversia sulla legittimità del diniego appartiene alla giurisdizione amministrativa di legittimità.
- Il diniego di una richiesta di modifica contrattuale deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione e rendere comprensibili l’istruttoria svolta e il percorso logico seguito nella valutazione dell’ammissibilità e della meritevolezza dell’istanza. Un generico richiamo alla prudenza nella gestione delle risorse pubbliche non soddisfa l’obbligo di motivazione.
- La seconda classificata in una gara non è controinteressata rispetto all’impugnazione del diniego di riequilibrio o rimodulazione del contratto in corso quando la sua eventuale utilità dipenda da una successione soltanto ipotetica di eventi e non sia attuale, concreta e diretta.
- Quando l’annullamento dipende da un difetto di motivazione e lascia integro il potere discrezionale dell’amministrazione, il giudice non può anticipare la decisione sul merito dell’istanza, che spetta all’amministrazione in sede di riesame.
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