Sentenza n. 5367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale del TAR Lazio – Roma che aveva dichiarato estinto per perenzione ultrannuale il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato il decreto presidenziale del TAR Lazio che aveva dichiarato estinto per perenzione ultrannuale il ricorso di primo grado, per mancata presentazione, nel termine annuale, dell'istanza di fissazione di udienza. Il Consiglio di Stato ha rilevato tre distinti profili di inammissibilità: l'appello non era stato notificato alla controparte; l'atto non era sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; il decreto presidenziale di estinzione emesso in primo grado non era appellabile, essendo previsto contro di esso il rimedio dell'opposizione al collegio ai sensi dell'art. 85 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile. La pronuncia è fondata cumulativamente su tre ragioni processuali: omessa notificazione dell'appello alla controparte, difetto della sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e inappellabilità del decreto presidenziale di estinzione del giudizio di primo grado, contro il quale è esperibile l'opposizione al collegio ai sensi dell'art. 85 c.p.a. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la controparte non si è costituita.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La causa è stata calendarizzata secondo il rito previsto per la definizione immediata delle controversie caratterizzate da profili di pronta soluzione in rito.
art. 85 c.p.a.
Contro il decreto presidenziale di estinzione del processo adottato in primo grado è previsto il rimedio dell'opposizione al collegio, non l'appello al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Il decreto presidenziale di estinzione del processo adottato dal TAR in primo grado non è direttamente appellabile al Consiglio di Stato; il rimedio esperibile è l'opposizione al collegio ai sensi dell'art. 85 c.p.a.
- L'appello amministrativo è inammissibile quando non sia notificato alla controparte, in quanto manca un requisito essenziale per l'instaurazione del contraddittorio.
- L'appello davanti al Consiglio di Stato deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la sottoscrizione personale della parte non è sufficiente.
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