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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento assunto in data 30 settembre 2025, Cat. -OMISSIS-, dalla Questura di -OMISSIS-, con cui si è disposto il rigetto dell’istanza presentata il 28 novembre 2023 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202500680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni e titolare da oltre tre anni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura. L’Amministrazione ha fondato il provvedimento sul giudizio di pericolosità sociale derivante da una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, relativo a fatti di lieve entità, senza considerare adeguatamente la riqualificazione del fatto, la sospensione condizionale della pena, il tempo trascorso, la continuità lavorativa, l’autonomia economica e l’inserimento sociale del ricorrente. È stato dedotto un articolato motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, mancata o erronea valutazione delle circostanze di fatto e carenza di motivazione. In particolare, il ricorrente ha contestato l’utilizzo sostanzialmente automatico della condanna quale indice di pericolosità e l’omesso bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e il diritto alla prosecuzione della vita familiare, sociale e lavorativa in Italia. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione delle memorie presentate a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego, lasciando impregiudicata l’ulteriore attività valutativa dell’Amministrazione. Il provvedimento era fondato esclusivamente sulla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e non conteneva un giudizio complessivo, concreto e attuale di pericolosità sociale. La Questura avrebbe dovuto valutare la tipologia e la lieve entità del reato, le circostanze del fatto, il tempo trascorso, il percorso successivo alla condanna e gli elementi comprovanti l’inserimento sociale e lavorativo del richiedente, effettuando un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti. Il giudice ha ravvisato irragionevolezza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, ordinando alla Questura di riesaminare la posizione e di motivare adeguatamente la decisione. Le spese, pari a 2.000 euro oltre accessori, con refusione del contributo unificato, sono state poste a carico della Questura.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per tale reato non determina automaticamente un giudizio attuale di pericolosità sociale; deve essere valutata insieme alle circostanze concrete e al percorso di inserimento del cittadino straniero.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    La disciplina del soggiorno non può essere applicata mediante automatismi incompatibili con una valutazione concreta e proporzionata dei diritti e degli interessi coinvolti.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Nel rinnovo del permesso di soggiorno l’Amministrazione deve svolgere una valutazione individualizzata della pericolosità sociale e del percorso di integrazione del richiedente.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il ricorrente ha ricevuto il preavviso di rigetto e ha presentato memorie difensive; la decisione finale doveva confrontarsi con gli elementi rilevanti emersi nel contraddittorio procedimentale.

  • art. 3 Cost.

    Il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e i diritti fondamentali dello straniero deve rispettare ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 8 CEDU

    La valutazione del rinnovo deve considerare il diritto a non essere sradicati dal luogo in cui si sono sviluppati i rapporti sociali, lavorativi, familiari e affettivi più significativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può fondare da sola un diniego automatico, ma impone all’Amministrazione una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale del richiedente.
  • La valutazione della pericolosità sociale deve considerare, oltre alla tipologia e alla lieve entità del reato, le circostanze del fatto, il tempo trascorso, il percorso successivo alla condanna e gli elementi di inserimento sociale e lavorativo forniti dall’interessato.
  • Nel rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, l’Amministrazione deve bilanciare le esigenze di tutela dell’ordine pubblico con il grado di integrazione sociale e lavorativa dello straniero e con l’incidenza della decisione sui suoi diritti fondamentali, evitando presunzioni assolute e automatismi.
  • Un diniego di rinnovo fondato esclusivamente sulla condanna penale, senza un giudizio complessivo di pericolosità sociale e senza adeguata considerazione degli elementi contrari dedotti dall’interessato, è viziato per irragionevolezza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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