Ordinanza n. 1493/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza per il rilascio del decreto di approvazione a guardia giurata
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto prefettizio del 14 marzo 2024 con il quale era stata respinta l'istanza diretta a ottenere l'approvazione a guardia giurata. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, definito con sentenza del 18 febbraio 2026 di accoglimento del ricorso, il difensore ha chiesto la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza riguarda esclusivamente gli accertamenti necessari ai fini della liquidazione e della verifica dei requisiti reddituali del beneficio.
La decisione
Il TAR non decide nuovamente sull'impugnazione del decreto prefettizio, già definita con sentenza del 18 febbraio 2026, che aveva accolto il ricorso e ammesso definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Rileva invece che la documentazione prodotta per i redditi del 2024, costituita da un'attestazione ISEE, non è idonea a soddisfare i requisiti dell'art. 79 del d.P.R. n. 115/2002, il quale richiede una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la specifica determinazione del reddito complessivo rilevante ai sensi dell'art. 76. Rileva inoltre che non risulta depositata l'aggiornata dichiarazione relativa alle eventuali variazioni reddituali per il 2025. Dispone quindi l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva del ricorrente, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante per gli anni 2024 e 2025 la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. Assegna al procuratore istante il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e rinvia la decisione alla camera di consiglio del 29 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Individua le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il TAR richiede una dichiarazione relativa alla sussistenza di tali requisiti per gli anni 2024 e 2025.
art. 79 d.P.R. n. 115/2002
l’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini
L'attestazione ISEE non è stata ritenuta documentazione idonea a sostituire la dichiarazione sostitutiva richiesta dalla norma.
d.P.R. n. 445/2000
Costituisce la base normativa della dichiarazione sostitutiva che il ricorrente deve rendere in relazione ai requisiti reddituali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone citate nel ricorso.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato, la documentazione prodotta deve corrispondere agli adempimenti formali e sostanziali previsti dall'art. 79 del d.P.R. n. 115/2002; una mera attestazione ISEE può essere ritenuta inidonea quando non contiene la dichiarazione sostitutiva e la specifica determinazione del reddito complessivo richieste dalla legge.
- Quando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti reddituali, l'interessato deve documentare anche le eventuali variazioni intervenute negli anni successivi, secondo l'impegno previsto dall'art. 79 del d.P.R. n. 115/2002.
- In presenza di documentazione reddituale inidonea o incompleta, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori, assegnando un termine per il deposito della dichiarazione sostitutiva richiesta e rinviando la decisione sulla liquidazione del compenso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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