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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46989/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno (12/01/2023) che, riformando parzialmente il primo grado, confermava la condanna di Fabio Calisti per il reato di minaccia (artt. 56 e 393 c.p.) per un episodio del 23/01/2016: Calisti aveva minacciato Rosa Maria Lista per impedire a Carmela Lista di dare esecuzione a un ordine di sfratto. Con il ricorso in Cassazione l'imputato deduceva: (i) l'assenza della condizione di procedibilità perché la querela era stata presentata da Rosa Maria e non anche da Carmela (persona offesa); (ii) la mancata capacità intimidatoria della frase contestata rivolta a Rosa Maria; (iii) vizi di motivazione e omissioni nella valutazione delle prove e nell'esame delle questioni sollevate in appello; (iv) illegittima estensione delle statuizioni civili a soggetti non riconducibili alla persona offesa penale; (v) tardività della querela rispetto ad altri fatti contestati nel capo B).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché sollevavano violazioni non dedotte specificamente in appello (richiamando l'art. 606, comma 3, c.p.p.). Il terzo motivo è stato considerato inammissibile o improprio: le censure sulle valutazioni probatorie rientrano nella valutazione di merito e non sono sindacabili in Cassazione se si limitano a rimettere in discussione la lettura delle risultanze; la sentenza di merito è stata ritenuta dotata di motivazione esaustiva. Il quarto motivo è stato rigettato come manifestamente infondato: la Corte ha distinto tra statuizioni penali (riguardanti la persona offesa Carmela Lista) e statuizioni civili (risarcimento e rifusione spese a favore di altri soggetti riconosciuti danneggiati). Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo l'imputato già assolto da quel capo formale e non emergendo nel relativo capo contestuale fatti ulteriori censurabili. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Lista Carmela e Lista Rosa Maria (anche quale erede di Guerino Lista).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Utilizzato nella qualificazione del reato per indicare, come ricostruito nei fatti, la natura tentata/partecipata dell'illecito in combinazione con l'art. 393; collegato alla qualificazione della condotta contestata.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma incriminatrice delle minacce; applicata alla frase rivolta a Rosa Maria Lista che la Corte ha ritenuto idonea a integrare il reato contestato nei confronti dell'imputato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla condizione di procedibilità (querela); la Corte ha valutato la questione alla luce della deduzione in appello e della regola di ammissibilità in Cassazione.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questo articolo per dichiarare inammissibili i motivi di ricorso che prospettavano questioni non sollevate specificamente in sede di appello, come causa speciale di inammissibilità.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che la mera violazione di alcune norme processuali (es. artt. 192, 530, 533, 546 c.p.p.) non comporta automaticamente l'operatività delle sanzioni previste da questa disposizione; occorre verificare la natura della censura.

  • artt. 192, 530, 533, 546, 541, 538 cod. proc. pen.

    Le norme processuali relative all'assunzione, valutazione e motivazione delle prove sono state richiamate nella decisione: la Corte afferma che le critiche che mirano a riconsiderare il valore probatorio o la ricostruzione del fatto rientrano in un sindacato di merito non consentito in Cassazione, salvo che emergano vizi di motivazione nella nozione giuridica.

  • art. 120 e 124 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla tardività della querela e alla procedibilità; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o prive di interesse quando non adeguatamente inserite nel capo di imputazione o non dedotte in appello.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state sollevate specificamente in sede di appello: l'art. 606 c.p.p. preclude il riesame di doglianze nuove.
  • La Corte di legittimità non è un giudice del merito: le contestazioni sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione fattuale sono generalmente inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Le censure di violazioni procedurali non determinano automaticamente l'annullamento: occorre dimostrare che il vizio incida sulla motivazione o sui diritti della difesa.
  • Le statuizioni penali e le statuizioni civili (risarcimento e rifusione spese) possono avere destinatari diversi; la condanna civile può essere riconosciuta anche a soggetti non coincidenti con la persona offesa penalmente se risultano danneggiati.
  • Se un motivo riguarda fatti non compresi formalmente nel capo di imputazione del quale si è già stati assolti, manca interesse a censurare in Cassazione l'omissione di un loro esame.
  • Il ricorso in Cassazione comporta rischi di condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto; valutare attentamente l'ammissibilità formale e la portata delle doglianze prima di proporlo.

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