Sentenza n. 181/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.356/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.08.2023, notificata in data 03.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 356/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Ha chiesto inoltre, in caso di ulteriore inadempienza dell'Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 2 febbraio 2024, la notificazione del titolo al Ministero il 3 ottobre 2024 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, che era stato notificato al Ministero presso la sede reale e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione, non risultando eseguita la sentenza del Tribunale di Arezzo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato e, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo riconosciuto dal titolo giudiziale. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
€ 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per imporre l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
artt. 73, comma 1 e 87, comma 3 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate per affermare il rispetto dei termini processuali applicabili al giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso inutile del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato che riconosce a un privato un beneficio economico e l'adempimento amministrativo necessario per conseguirlo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine fissato e di mettere a disposizione sia il beneficio sia le somme dovute.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce l'accoglimento della domanda quando dagli atti risulti oggettivamente l'inesecuzione del titolo giudiziale.
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