Cassazione Penale, Sentenza n. 18344/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere il riconoscimento di ulteriori profili di continuazione tra diverse condanne. Il ricorrente contestava: (i) la statuizione secondo cui la continuazione era già stata integralmente riconosciuta per tutte le sentenze indicate; (ii) il rifiuto di applicare il 'criterio moderatore' di cui all'art. 78 c.p. per il calcolo complessivo della pena, sostenendo che, trattandosi di condanne con rito abbreviato, la riduzione premiale dovesse essere computata solo dopo la sommatoria delle pene (ossia la riduzione va operata in modo diverso in sede esecutiva rispetto alla cognizione). Si denunciavano violazione di legge (art. 671 c.p.p., art. 3 Cost.) e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente. Ha rigettato il motivo che chiedeva un diverso ordine applicativo del criterio moderatore (ossia non ha accolto la richiesta che l'operazione di cumulazione ex art. 78 segua la sommatoria non ridotta delle pene da rito abbreviato): la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, in sede di esecuzione, la riduzione per il rito abbreviato opera prima del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. (quindi la pena va ridotta in via esecutiva prima di applicare il limite di 30 anni). Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse chiarito adeguatamente se e in che misura le sentenze e le condanne fossero già state tutte ricomprese in un unico vincolo di continuazione oppure si trattasse di due blocchi distinti non ancora uniti, e non indicava la pena finale utilizzata come base nel quadro della continuazione già riconosciuta. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata nella parte relativa alla verifica dei termini della continuazione e rinviata al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, perché proceda a chiarire la sussistenza o meno del vincolo di continuazione tra tutti i reati e, se necessario, a rideterminare la pena complessiva seguendo i criteri di scorporo del cumulo, individuazione del reato più grave, calcolo e motivazione distinti degli aumenti per i reati satellite.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza in sede di esecuzione per il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più condanne; la Corte ha ritenuto necessario chiarire se tutte le sentenze fossero già comprese nella continuazione e ha disposto il rinvio per una verifica concreta ai sensi di tale articolo
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore del cumulo materiale (limite di 30 anni di reclusione). La Corte ha affermato che, in sede esecutiva, la riduzione di pena per il rito abbreviato si applica prima del criterio moderatore, conformandosi alla giurisprudenza consolidata
art. 442 cod. proc. pen.
Norma sulla riduzione della pena per il patteggiamento; la Corte, richiamando la giurisprudenza, ha precisato che in executivis l'applicazione della riduzione precede il criterio moderatore e non è suscettibile di ulteriore riduzione ex art. 442 nella fase esecutiva
art. 81 cod. pen.
Norma sul cumulo delle pene e sui limiti della sommatoria; la Corte ha richiamato il principio che, in caso di rideterminazione della pena per continuazione tra sentenze separate, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i cumuli già riconosciuti, individuare il reato più grave e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa in prospettiva di possibile violazione del principio di eguaglianza; la Corte ha ritenuto che l'ordine applicativo adottato in sede esecutiva non contrasti con l'art. 3 Cost. sulla base della giurisprudenza che giustifica la diversa disciplina in ragione dell'intangibilità del giudicato e della diversità delle situazioni processuali
Massime di principio
- In sede di esecuzione, per condanne pronunciate con rito abbreviato la riduzione premiale va applicata prima dell'operazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; non è quindi corretta la regola di sommare prima le pene non ridotte e poi diminuire il risultato
- Se esistono più provvedimenti che hanno riconosciuto la continuazione in blocchi distinti, il giudice dell'esecuzione deve verificare se tutte le condanne siano effettivamente ricomprese nel vincolo di continuazione o se residuino reati non avvincolati, e fornire chiara motivazione su tale punto
- Quando è necessario rideterminare la pena per continuazione tra sentenze separate, il giudice deve prima 'scorporare' eventuali cumuli già riconosciuti, individuare il reato più grave come base, e poi calcolare e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite
- La motivazione sulla quantificazione degli aumenti per i reati satellite deve essere proporzionata e specifica nella misura in cui gli aumenti sono significativi rispetto a quanto già stabilito in sede di cognizione, per evitare sperequazioni e scongiurare un surrettizio cumulo materiale
- In caso di incertezze o di motivazione insufficiente sulla sussistenza del vincolo di continuazione o sulla pena finale adottata, la corte di cassazione può annullare e rinviare al giudice dell'esecuzione per i chiarimenti necessari
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