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Sentenza

Sentenza n. 11802/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 937/2025, depositata e resa pubblica il 02.07.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 2067/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202603112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 937/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Velletri n. 937/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata. La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero non ha svolto difese sostanziali e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento o fornito giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività del titolo giudiziale, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultando eseguite le statuizioni della sentenza del Tribunale di Velletri. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo possibile una sua eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato e l'attuazione concreta dell'utilità riconosciuta dalla pronuncia da eseguire.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non ancora sussistenti i presupposti per applicarla.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, l'inerzia può integrare inottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta dal titolo giudiziale e non attuata dall'amministrazione.
  • L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive, cioè sul quomodo.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da pronunce giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la mancata esecuzione del titolo definitivo, non giustificata dall'amministrazione, integra inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, potendo essere negata quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti e riservandone l'eventuale applicazione a una successiva fase di perdurante inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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