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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2665

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2665 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ayaş Domatesi (DOP)]

Normativa europea32023R2665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2665 iscrive nel registro UE delle DOP e IGP il nome "Ayaş Domatesi" come denominazione di origine protetta. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Turchia e l’assenza di opposizioni motivate nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il prodotto è qualificato nella classe degli ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Ayaş Domatesi" per un prodotto ortofrutticolo turco.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Ayaş Domatesi" come denominazione di origine protetta (DOP), nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda in particolare il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altre categorie di prodotti né contiene esclusioni specifiche.

Iscrizione della DOP "Ayaş Domatesi"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2665 della Commissione dispone la registrazione del nome "Ayaş Domatesi" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE delle DOP e delle IGP. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a seguito della domanda presentata dalla Turchia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la pubblicazione della domanda e l’articolo 51 per la fase di opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata entro i termini previsti, la Commissione procede all’iscrizione del nome nel registro, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Oggetto della protezione

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni sostanziali sul disciplinare del prodotto nel testo fornito, limitandosi all’atto di iscrizione nel registro.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e procedimento di registrazione

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda di registrazione di "Ayaş Domatesi" ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni e conseguente iscrizione

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome deve essere registrato e viene iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Qualificazione del prodotto

Il nome "Ayaş Domatesi" identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografichedenominazioni di origine protettemercato interno

Testo integrale

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