Sentenza n. 7613/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 4707 del 2022: del DPCM 6 agosto 2021 di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati amministrativi per il triennio 2018/2020 e della presupposta nota ISTAT 11 gennaio 2021; quanto al ricorso n. 9550 del 2024: del DPCM 3 giugno 2024 di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati amministrativi per il triennio 2021-2023, delle note ISTAT 11 gennaio 2021 e 27 marzo 2024; e per l’accertamento del diritto al corretto calcolo dell’adeguamento stipendiale, con condanna dell’amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DPCM 6 agosto 2021 e DPCM 3 giugno 2024, nonché note ISTAT dell'11 gennaio 2021 e del 27 marzo 2024, relativi all'adeguamento triennale delle retribuzioni dei magistrati amministrativi
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrati amministrativi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il calcolo degli adeguamenti stipendiali relativi ai trienni 2018-2020 e 2021-2023, deducendo violazione degli articoli 2 della legge n. 27/1981 e 24, comma 4, della legge n. 448/1998, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, hanno censurato: a) l'utilizzo di una media ponderata degli incrementi, basata sulla consistenza numerica delle singole categorie, anziché della media aritmetica tra le categorie del pubblico impiego; b) l'esclusione di voci accessorie e variabili del trattamento economico complessivo, comprese indennità di missione o servizio all'estero e arretrati; c) il riferimento soltanto ad alcune categorie di dipendenti pubblici, con esclusione di altri comparti, inclusi quelli non contrattualizzati. Le amministrazioni hanno sostenuto l'infondatezza delle censure e, quanto al primo ricorso, la sopravvenuta improcedibilità per l'intervenuto annullamento degli atti da parte del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva, parzialmente oggettiva e identità delle questioni giuridiche. Ha escluso l'improcedibilità del primo ricorso, ritenendo che la domanda non fosse diretta soltanto all'annullamento degli atti, ma anche all'accertamento del diritto soggettivo dei magistrati al corretto adeguamento stipendiale e alla condanna dell'amministrazione a ricalcolare le somme dovute; l'annullamento degli atti applicativi ha natura strumentale rispetto a tale accertamento. Nel merito, ha accolto tutte le censure principali. Ha stabilito che la legge impone la media aritmetica tra gli incrementi medi delle diverse categorie del pubblico impiego, senza ponderazione in base al numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna categoria. Ha affermato che il trattamento economico complessivo comprende tutte le voci accessorie e variabili e, in generale, ogni emolumento corrisposto al dipendente pubblico, incluse le indennità aventi funzione reintegratoria o riparatoria e gli arretrati, questi ultimi da imputare secondo il criterio di competenza alla data di maturazione dell'incremento. Ha inoltre ritenuto illegittima l'esclusione di categorie del pubblico impiego, dovendo essere considerate tutte le categorie, sia contrattualizzate sia non contrattualizzate, senza selezioni o limitazioni operate dall'ISTAT. Ha accertato l'illegittimità del DPCM 6 agosto 2021 e della nota ISTAT 11 gennaio 2021, già annullati dal Consiglio di Stato, e ha annullato il DPCM 3 giugno 2024 e la nota ISTAT 27 marzo 2024. Ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al corretto calcolo degli adeguamenti e ordinato alle amministrazioni di adottare, entro 90 giorni, nuove determinazioni conformi ai criteri indicati. Nelle more, i DPCM impugnati conservano efficacia; gli emolumenti già corrisposti non sono ripetibili e dovranno essere eventualmente integrati con i conguagli derivanti dai nuovi conteggi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 19 febbraio 1981, n. 27
Gli stipendi del personale [...] sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti.
La disposizione impone di considerare gli incrementi medi delle diverse categorie del pubblico impiego e di calcolare tra tali categorie una media aritmetica, senza ponderazione sulla base della consistenza numerica dei dipendenti.
art. 24, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448
Gli stipendi [...] sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive [...].
La disposizione è richiamata dal comma 4 per il meccanismo di adeguamento dei magistrati, nei limiti in cui non sia derogata dalla disciplina speciale dell'art. 2 della legge n. 27/1981.
art. 24, comma 4, l. 23 dicembre 1998, n. 448
Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura [...] ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale [...] tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
Per l'adeguamento triennale dei magistrati devono essere considerati il trattamento economico complessivo, incluse le voci accessorie e variabili, e tutte le categorie del pubblico impiego, sia contrattualizzate sia non contrattualizzate.
DPCM 6 agosto 2021
Il decreto, nella parte relativa all'adeguamento retributivo del triennio 2018-2020, è stato ritenuto illegittimo quanto ai criteri di calcolo; il TAR ne ha accertato l'illegittimità ai fini della riedizione dei conteggi.
DPCM 3 giugno 2024
Il decreto, nella parte relativa all'adeguamento retributivo del triennio 2021-2023, è stato annullato perché fondato su criteri di calcolo contrari alla disciplina legislativa.
Massime di principio
- Ai fini dell'adeguamento triennale delle retribuzioni dei magistrati, la media deve essere calcolata tra gli incrementi medi delle diverse categorie del pubblico impiego mediante media aritmetica, senza ponderazione in base al numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna categoria.
- Il trattamento economico complessivo rilevante per l'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati comprende tutte le componenti economiche corrisposte ai dipendenti pubblici per il servizio, incluse le voci accessorie e variabili, le indennità con funzione reintegratoria o riparatoria e gli arretrati.
- Gli arretrati derivanti dai rinnovi contrattuali devono essere imputati, ai fini del calcolo dell'adeguamento, secondo un criterio di competenza riferito al momento di maturazione dell'incremento, e non esclusi automaticamente perché corrisposti in un momento successivo.
- Nel calcolo dell'adeguamento triennale dei magistrati devono essere considerate tutte le categorie del pubblico impiego previste dalla legge, comprese quelle contrattualizzate e non contrattualizzate; l'ISTAT non può escludere categorie mediante una selezione campionaria o sulla base di autonome valutazioni tecnico-statistiche.
- Quando l'annullamento degli atti applicativi dell'adeguamento stipendiale è strumentale all'accertamento del diritto soggettivo alla corretta retribuzione, l'intervenuto annullamento erga omnes degli atti non determina necessariamente la sopravvenuta carenza di interesse, se permane l'interesse all'accertamento dei criteri corretti e alla riedizione del potere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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