Cassazione Civile, Ordinanza n. 02254/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione irrogata per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-ter, TULPS, confermata in appello dopo che il tribunale aveva accolto l’opposizione dell’interessato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: (1) violazione dell’art. 110, comma 6, lett. b), e comma 9, lett. f-ter, TULPS, nonché dell’art. 1, comma 2, L. 689/1981; (2) violazione degli artt. 342, 324 e 434 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., assumendo che il fatto fosse ormai coperto da giudicato della sentenza di primo grado; (3) violazione degli artt. 2697, comma 1, e 2700 c.c., degli artt. 116, comma 1, 244 e segg. c.p.c. e dell’art. 23, ultimo comma, L. 689/1981, oltre a vizio di motivazione e asserita lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato l’improcedibilità del ricorso: il ricorrente, pur avendo indicato di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, non aveva depositato entro il termine l’autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso risultava notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non poteva invocarsi il termine breve in relazione alla notifica del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, onere richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha rilevato inoltre che il ricorso non era stato notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente irrilevanza della notifica del provvedimento al ricorrente. Per effetto della definizione in conformità alla proposta anticipata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n. 773/1931
richiamato dal ricorrente come norma sostanziale asseritamente mal applicata nella qualificazione dell’illecito amministrativo
art. 110, comma 9, lett. f-ter, R.D. n. 773/1931
norma posta a base dell’ordinanza-ingiunzione impugnata
art. 1, comma 2, L. n. 689/1981
invocato dal ricorrente in relazione alla legittimità della sanzione amministrativa
art. 342 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sul contenuto dell’appello e sulla devoluzione del gravame
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno/formale
art. 434 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di requisiti dell’atto di appello
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado
art. 2697, comma 1, c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova
art. 2700 c.c.
richiamato sulla fede privilegiata dell’atto pubblico
art. 116, comma 1, c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 244 c.p.c. e segg.
richiamati in tema di prova testimoniale
art. 23, ultimo comma, L. n. 689/1981
invocato dal ricorrente nel quadro del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 369, comma 1, c.p.c.
richiamato dalla Corte nel quadro degli oneri di deposito del ricorso per cassazione
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
interpretato come onere processuale da adempiere a pena di improcedibilità mediante deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base della proposta di definizione anticipata e della successiva decisione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato, in quanto il giudizio è stato definito conformemente alla proposta anticipata, con condanna al pagamento di una somma equitativa e di un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notifica, richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è un onere processuale la cui omissione comporta l’improcedibilità del ricorso.
- La verifica dell’improcedibilità per mancato deposito degli atti prescritti è autonoma rispetto al merito delle censure: la Corte non esamina i motivi di ricorso se manca un requisito processuale essenziale.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non opera il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza al ricorrente, con conseguente irrilevanza della sola notizia del provvedimento impugnato ai fini della tempestività.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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