Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02254/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione irrogata per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-ter, TULPS, confermata in appello dopo che il tribunale aveva accolto l’opposizione dell’interessato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: (1) violazione dell’art. 110, comma 6, lett. b), e comma 9, lett. f-ter, TULPS, nonché dell’art. 1, comma 2, L. 689/1981; (2) violazione degli artt. 342, 324 e 434 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., assumendo che il fatto fosse ormai coperto da giudicato della sentenza di primo grado; (3) violazione degli artt. 2697, comma 1, e 2700 c.c., degli artt. 116, comma 1, 244 e segg. c.p.c. e dell’art. 23, ultimo comma, L. 689/1981, oltre a vizio di motivazione e asserita lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato l’improcedibilità del ricorso: il ricorrente, pur avendo indicato di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, non aveva depositato entro il termine l’autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso risultava notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non poteva invocarsi il termine breve in relazione alla notifica del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, onere richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha rilevato inoltre che il ricorso non era stato notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente irrilevanza della notifica del provvedimento al ricorrente. Per effetto della definizione in conformità alla proposta anticipata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n. 773/1931

    richiamato dal ricorrente come norma sostanziale asseritamente mal applicata nella qualificazione dell’illecito amministrativo

  • art. 110, comma 9, lett. f-ter, R.D. n. 773/1931

    norma posta a base dell’ordinanza-ingiunzione impugnata

  • art. 1, comma 2, L. n. 689/1981

    invocato dal ricorrente in relazione alla legittimità della sanzione amministrativa

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sul contenuto dell’appello e sulla devoluzione del gravame

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno/formale

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di requisiti dell’atto di appello

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova

  • art. 2700 c.c.

    richiamato sulla fede privilegiata dell’atto pubblico

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 244 c.p.c. e segg.

    richiamati in tema di prova testimoniale

  • art. 23, ultimo comma, L. n. 689/1981

    invocato dal ricorrente nel quadro del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel quadro degli oneri di deposito del ricorso per cassazione

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    interpretato come onere processuale da adempiere a pena di improcedibilità mediante deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base della proposta di definizione anticipata e della successiva decisione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato, in quanto il giudizio è stato definito conformemente alla proposta anticipata, con condanna al pagamento di una somma equitativa e di un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notifica, richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è un onere processuale la cui omissione comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • La verifica dell’improcedibilità per mancato deposito degli atti prescritti è autonoma rispetto al merito delle censure: la Corte non esamina i motivi di ricorso se manca un requisito processuale essenziale.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non opera il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza al ricorrente, con conseguente irrilevanza della sola notizia del provvedimento impugnato ai fini della tempestività.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.