Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32205/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: la ricorrente contestava che la seconda condanna (patteggiamento) non fosse idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale della pena e sosteneva che il fatto oggetto della seconda condanna non fosse anteriormente commesso rispetto al fatto per cui era stato concesso il beneficio, trattandosi di due fatti contestuali consumati lo stesso giorno (27/02/2018).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la norma richiamata (revoca della sospensione condizionale per condanna sopravvenuta) anche quando la seconda condanna derivi da patteggiamento, seguendo la consolidata giurisprudenza che considera la pena inflitta con patteggiamento rilevante ai fini della revoca. Ha inoltre chiarito che il requisito dell'"anteriorità" del delitto sopravvenuto si valuta rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (qui irrevocabile dall'11/04/2018), per cui il fatto del 27/02/2018 è senz'altro anteriormente commesso. Condanna la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Norma richiamata nell'ordinanza di revoca: la sospensione condizionale può essere revocata per sopravvenuta condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata, supera i limiti di cui all'art. 163; la Corte conferma che tale revoca opera anche se la condanna sopravvenuta è frutto di patteggiamento.

  • art. 164, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Nel motivo di diritto la Corte indica questa norma in relazione alla revoca della sospensione condizionale per condanna sopravvenuta: mette in rilievo il criterio della cumulazione delle pene e il requisito dell'anteriorità del fatto rispetto alla concessione del beneficio.

  • art. 163, cod. pen.

    Fornisce i limiti di pena rilevanti per la cumulazione ai fini della decadenza/ revoca del beneficio; la seconda condanna, sommata alla precedente, può superare tali limiti determinando la revoca.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della decisione sulla inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. U, Sent. n. 31/22.11.2000 Sormani; Sez. U, Sent. n. 17781/29.11.2005 Diop; Sez. 1, Sent. n. 29847/16.04.2019 Di Biase; Sez. 1, Sent. n. 35563/10.11.2020; Sez. 1, Sent. n. 607/10.12.2015 Loiero; Sez. 1, Sent. n. 26636/28.05.2008

    La giurisprudenza afferma che la revoca per condanna sopravvenuta prescinde dalla natura del provvedimento che ha inflitto la pena: il patteggiamento, essendo confacente all'inflizione di pena, rileva ai fini della revoca. Inoltre, l'anteriorità del fatto si rapporta alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla data di consumazione del reato.

Massime di principio

  • La condanna conseguente a patteggiamento è rilevante ai fini della revoca della sospensione condizionale: la natura negoziale della sentenza non esclude la rilevanza della pena inflitta per la valutazione di revoca.
  • Per stabilire se un delitto sopravvenuto è "anteriormente commesso" rispetto al beneficio, va preso in considerazione il momento dell'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, non la data di consumazione del reato.
  • La revoca opera quando la pena risultante dalla cumulazione delle condanne supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.: occorre calcolare la pena complessiva per verificare il superamento dei limiti.
  • La giurisprudenza consolidata prescinde dalla natura del titolo di condanna (dibattimento o patteggiamento) quando la legge parla di "altra condanna": conta l'esistenza di una pena definitiva da considerare in cumulazione.
  • In presenza di fatti commessi nello stesso giorno, è comunque possibile la revoca se la data di irrevocabilità del beneficio è successiva e i reati sono anteriori a tale irrevocabilità.
  • Proceduralmente, il ricorso infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.