Sentenza n. 4359/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE della Sentenza n. 4780/2024 pubbl. il 24/06/2024 RG n. 7912/2024 Tribunale di Napoli, notificata al Ministero resistente il 11/12/2024 e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza passata in giudicato che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione, con pagamento del dovuto e degli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'azione, delle regole del rito camerale e del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché la rituale notificazione della sentenza al Ministero. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di allocare le somme in bilancio e curare impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Ha inoltre chiarito che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ne richiama il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenendolo rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ne ritiene rispettate le disposizioni relative al rito camerale applicabile.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso inutilmente nel caso esaminato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, pari a 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio è ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del relativo controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di obbligazione fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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