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Sentenza

Sentenza n. 1866/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura aperta per la fornitura triennale di iniettori e consumabili medicali, nonché successiva conferma dell’esclusione e disciplina di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta dalla stazione appaltante, deducendo la violazione della clausola di equivalenza prevista dal disciplinare, degli artt. 71 e 79 e dell’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, dei principi di risultato, tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione, ragionevolezza e proporzionalità, nonché dell’art. 3 l. 241/1990. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, irragionevolezza e difetto di istruttoria. La società aveva offerto un sistema di iniezione a siringa, ritenendolo funzionalmente equivalente al sistema peristaltico richiesto dalla lex specialis, perché idoneo a svolgere la medesima funzione di somministrazione controllata e sicura del mezzo di contrasto, già utilizzato presso la stessa ASP per analoghi esami diagnostici e ordinariamente ritenuto interscambiabile da altre stazioni appaltanti. L’esclusione era stata motivata dalla diversa tecnologia dell’iniettore, dall’assenza di spike monouso sterile e dalla mancata offerta del kit pompa a bassa pressione. Con un secondo motivo la ricorrente ha censurato anche la lex specialis, sostenendo che le prescrizioni tecniche fossero eccessivamente puntuali e tali da individuare, di fatto, un unico prodotto sul mercato, in violazione della concorrenza e del principio di equivalenza.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio l’Assessorato Regionale della Salute, poiché gli atti impugnati provenivano esclusivamente dall’ASP di Ragusa e l’amministrazione regionale non risultava titolare di competenze nella vicenda. Nel merito ha respinto il primo motivo. Il principio di equivalenza consente, in funzione pro-concorrenziale, di offrire soluzioni tecniche alternative quando siano idonee a soddisfare in modo equivalente le esigenze dell’amministrazione; tuttavia non può superare la difformità rispetto a requisiti tecnici minimi obbligatori che definiscono l’identità essenziale della prestazione. Il capitolato non aveva richiesto soltanto una determinata funzione, ma aveva configurato un lotto unico, articolato in sub-lotti non scindibili, caratterizzato unitariamente dalla tecnologia peristaltica e da specifici requisiti dei consumabili: spike monouso sterile, tubo monopaziente sterile di 121 cm e kit pompa a bassa pressione. Tali requisiti sono stati qualificati come strutturali e non meramente funzionali; l’offerta di un sistema a siringa, privo del kit richiesto e con spike riutilizzabili entro 24 ore, avrebbe quindi modificato l’oggetto dell’appalto, integrando una difformità oggettiva non sanabile mediante il principio di equivalenza. La motivazione dell’esclusione è stata ritenuta logica e sufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato tardivo: le prescrizioni censurate avevano natura immediatamente escludente, poiché rendevano percepibile sin dalla pubblicazione della gara l’impossibilità, per un operatore qualificato, di presentare un’offerta conforme al modello tecnico unitario richiesto. Tali clausole avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente, senza attendere l’esclusione. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese sono state compensate nei confronti dell’Assessorato, costituito con atto di mero stile; nulla è stato disposto per l’ASP e la controinteressata non costituite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Codifica il principio di equivalenza, applicabile alle specifiche tecniche ma non idoneo a superare requisiti minimi strutturali che definiscono l’oggetto della prestazione.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle specifiche tecniche e valutato nel quadro del principio di equivalenza.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio di risultato non consente di ammettere un’offerta oggettivamente difforme dai requisiti minimi strutturali individuati dalla lex specialis.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    I principi di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione non impediscono l’esclusione per mancato rispetto di requisiti tecnici minimi essenziali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’esclusione è stata ritenuta sufficiente, logica e coerente con le difformità riscontrate nell’offerta.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza nelle gare pubbliche consente l’offerta di soluzioni tecniche alternative rispetto alle specifiche indicate dalla lex specialis quando sia dimostrata l’idoneità a soddisfare in modo equivalente le esigenze sottese alla prestazione, ma non consente di superare la difformità rispetto a requisiti tecnici minimi strutturali che definiscono l’identità essenziale dell’oggetto dell’appalto.
  • La distinzione tra requisiti minimi strutturali e requisiti minimi funzionali è decisiva per l’applicazione del principio di equivalenza: l’equivalenza può essere valutata per caratteristiche richieste in funzione del perseguimento di una finalità, mentre non opera quando la caratteristica tecnica costituisce elemento indefettibile della prestazione previamente delimitata dalla stazione appaltante.
  • In presenza di un lotto unico non scindibile nel quale tecnologia, dispositivi e consumabili concorrono unitariamente a definire la prestazione, l’offerta di una tecnologia diversa e priva di alcuni consumabili o accessori obbligatori integra una difformità oggettiva rispetto alla lex specialis, indipendentemente dalla maggiore o minore efficienza funzionale della soluzione alternativa.
  • Le clausole della lex specialis che, per requisiti tecnici eccessivamente stringenti o per la configurazione non frazionabile dell’oggetto, rendono oggettivamente impossibile la presentazione di un’offerta conforme sono clausole immediatamente escludenti e devono essere impugnate subito dopo la pubblicazione del bando.
  • Le clausole meramente penalizzanti, che incidono soltanto sulle possibilità di successo nella selezione senza impedire ab initio la partecipazione, possono invece essere impugnate insieme all’atto applicativo, quale l’esclusione o l’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisClausole escludenti e impugnazione immediataPrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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