Ordinanza n. 484/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel; delle Regole Tecniche di funzionamento art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n, 25, pubblicate dal GSE sul proprio portale; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ramondetti Energia S.r.l. il 20/12/2022: Annullamento o disapplicazione, anche per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del Consiglio in data 06.10.2022 - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel - delle Regole Tecniche di funzionamento art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25, pubblicate dal GSE sul proprio portale - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente incluse tutte le fatture per la valorizzazione dell'energia il cui corrispettivo è stato imposto dal GSE, o le compensazioni da quest'ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l'art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ramondetti Energia S.r.l. il 9/6/2023: Annullamento o disapplicazione anche per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del Consiglio in data 06.10.2022 - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/eel - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel - delle Regole Tecniche di funzionamento art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25, pubblicate dal GSE sul proprio portale - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente incluse tutte le comunicazioni inviate dal GSE in merito all'attuazione dell'articolo 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, tutte le fatture per la valorizzazione dell'energia il cui corrispettivo è stato imposto dal GSE, o le compensazioni da quest'ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l'art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25 (atti già impugnati con ricorso introduttivo). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAMONDETTI ENERGIA S.R.L. il 27\3\2026 : Annullamento o disapplicazione anche per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del Consiglio in data 06.10.2022 previa sospensione cautelare dell’efficacia delle fatture per la valorizzazione dell’energia, emesse dal GSE il 26 febbraio 2026 e il cui corrispettivo è stato imposto dal medesimo GSE, nonché delle compensazioni da quest’ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25; delle diffide di pagamento inviate dal GSE in data 17 febbraio 2026 e relative alle fatture per la valorizzazione dell’energia in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25; della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/eel; della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel; delle Regole Tecniche di funzionamento art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25, pubblicate dal GSE sul proprio portale; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente incluse tutte le comunicazioni inviate dal GSE in merito all’attuazione dell’articolo 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, tutte le fatture per la valorizzazione dell’energia il cui corrispettivo è stato imposto dal GSE, o le compensazioni da quest’ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni ARERA sulla disciplina degli extra-profitti, Regole Tecniche GSE adottate in attuazione dell’art. 15-bis del d.l. 4/2022, nonché fatture, compensazioni e diffide di pagamento emesse dal GSE per il recupero delle somme
Esito
Favorevole al resistente (gestore e autorità)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la disciplina attuativa del prelievo sugli extra-profitti nel settore energetico, contestando le deliberazioni ARERA, le Regole Tecniche pubblicate dal GSE e gli atti applicativi, comprese fatture, compensazioni e diffide di pagamento. È stato dedotto anche il contrasto con il Regolamento UE 2022/1854. In sede cautelare, i ricorrenti hanno sostenuto che il recupero forzoso delle somme o la compensazione con gli incentivi avrebbe impedito il rimborso dei finanziamenti, determinando uno stato di insolvenza irrimediabile. A sostegno del periculum in mora sono state prodotte relazioni predisposte unilateralmente dagli operatori economici.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto quanto meno dubbia la diretta impugnabilità delle fatture emesse dal GSE e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Ha inoltre osservato che, considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare conosciuto, gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione, anche con riferimento agli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Il pregiudizio economico prospettato è stato ritenuto non adeguatamente provato, poiché fondato su relazioni unilateralmente predisposte dagli stessi operatori. È stato infine rilevato che, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, il recupero delle somme eventualmente riscosse rimarrebbe possibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 maggio 2022, n. 25
Costituisce la disciplina legislativa posta a fondamento del recupero degli extra-profitti e degli atti applicativi contestati.
Regolamento UE 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro per chiedere l’annullamento o la disapplicazione della disciplina nazionale e degli atti applicativi; l’ordinanza cautelare non definisce nel merito tale questione.
Massime di principio
- La diretta impugnabilità di fatture emesse da un soggetto gestore e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa possono costituire profili dubbî tali da incidere sulla concessione della tutela cautelare, quando l’atto contestato abbia natura meramente applicativa o contabile.
- Il periculum in mora deve essere dimostrato con elementi probatori adeguati; relazioni predisposte unilateralmente dalla parte interessata, non corroborate da ulteriori riscontri, possono non essere sufficienti a provare il rischio di insolvenza irreversibile.
- Gli operatori economici qualificati sono tenuti ad adottare misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese economiche prevedibili alla luce del quadro normativo e disciplinare vigente; gli investimenti effettuati in presenza di tali pretese non dimostrano, di per sé, un danno cautelare irreparabile.
- La reversibilità del pregiudizio economico esclude l’irreparabilità del danno cautelare quando le somme eventualmente riscosse possano essere restituite in caso di accoglimento della domanda di merito.
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