Cassazione Civile, Ordinanza n. 28105/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione del 22 dicembre 2024, lamentando un errore materiale nel dispositivo: la Corte, nel liquidare le spese di giudizio a favore della parte vittoriosa, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, pur avendone questi fatto richiesta nel controricorso. La questione verte quindi sulla rimediabilità dell'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e sulla possibilità di utilizzare il procedimento di correzione dell'errore materiale anche per una pronuncia della Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione. Ha affermato che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non si rimedia con gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non è una domanda autonoma, ma con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Conseguentemente ha corretto il dispositivo dell'ordinanza precedente, aggiungendo la distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
viene indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come rimedio per la correzione dell'errore materiale derivante dall'omessa indicazione della distrazione delle spese
art. 288 c.p.c.
consente la correzione dell'errore materiale nel dispositivo relativo alle spese
art. 93, comma 2, c.p.c.
si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese
la disciplina della distrazione delle spese è coerente con il meccanismo di correzione dell'errore materiale
art. 391-bis c.p.c.
il procedimento di correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non una statuizione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma, ma un accessorio della statuizione sulle spese, sicché la sua mancata menzione nel dispositivo può essere corretta senza rinnovare il giudizio sul merito.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche per provvedimenti della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c., quando l'errore sia meramente materiale e consista nell'omessa trascrizione di una statuizione già dovuta.
- La correzione dell'errore materiale relativa alla distrazione delle spese tutela l'esigenza del difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo e risponde al principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28035/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28036/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28041/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28055/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28068/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28069/2025 del 22/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →