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Sentenza

Sentenza n. 2041/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 245/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti di ottenere la carta docente, rispettivamente: (…) Cestrone Francesca per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, (…) Palizzolo Alfio per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per ciascuno, in misura di euro 500,00 per ciascun anno; per l’effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge».

Giustizia amministrativa202502568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per determinate annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero e avente ad oggetto il riconoscimento della carta docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuna annualità indicata per ciascun docente. Hanno dedotto l'inadempimento del Ministero e chiesto l'accredito degli importi nel borsellino elettronico della carta docente. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il diritto dei ricorrenti risultava comprovato dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta e che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta integrale esecuzione. Ha ordinato al Ministero di accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi spettanti per le annualità riconosciute, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere attivato dai creditori dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell'adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese di lite in rapporto alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, in relazione a un titolo esecutivo notificato, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato riconosce a un privato il diritto a una prestazione determinata e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento e l'assenza di documentazione sull'integrale esecuzione del giudicato consentono di ritenere comprovata la persistente inottemperanza dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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