Cassazione Penale, Sentenza n. 3033/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. basata su due "nuove prove": il memoriale/confessione postuma del coimputato Giuseppe Lima, emersa nel processo a suo carico, e una consulenza medico-legale di parte che attesterebbe una disabilità intellettiva moderata della Dipino con suggestionabilità, spiegando la sua confessione originaria come frutto di pressioni. Tali elementi venivano allegati come idonei a dimostrare che, se accertati, la condannata dovesse essere prosciolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 22/11/2021 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la dichiarazione liberatoria postuma del coimputato avesse valore probatorio limitato e, da sola, non costituisse prova nuova sufficiente; la confessione stragiudiziale della Dipino (intercettazione) e altri elementi probatori preesistenti (lesioni compatibili con più autori, tracce organiche sotto le unghie, intercettazioni) rendono implausibile che i nova possano scardinare il giudicato. Anche la consulenza medico-legale non è stata ritenuta capace di annullare la rilevanza della confessione originaria o di dimostrare l'insussistenza della capacità di intendere e volere. La Corte ha altresì confermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 634 c.p.p. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina la revisione per "nuove prove"; la Corte ha ritenuto che la confessione postuma del coimputato e la consulenza di parte non costituiscano, singolarmente o nel loro complesso, "prove nuove" idonee a determinare il proscioglimento.
art. 631 c.p.p.
"gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531"
La Corte ha applicato questo criterio per valutare, anche sommariamente, se i nova avrebbero potuto provocare il proscioglimento secondo le norme indicate; se la prova è inidonea a tale scopo la domanda è inammissibile.
art. 634, comma 1, c.p.p.
"quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)"
Consente alla Corte d'appello di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della richiesta di revisione quando risulti manifestamente infondata; legittima un controllo preliminare, limitato e sommario del merito dell'istanza.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Norma richiamata per affermare che la dichiarazione di un soggetto da valutare ex art. 197-bis deve essere considerata insieme ad altri elementi che ne confermano l'attendibilità; da sola può non costituire prova nuova decisiva.
art. 197-bis c.p.p.
Norma di riferimento per l'esame delle dichiarazioni rese da soggetti interessati; la confessione del coimputato richiede valutazione unitaria con altri riscontri per assurgere a prova decisiva.
artt. 529, 530, 531 c.p.p.
Articoli di proscioglimento cui deve condurre, se accertati, gli elementi posti a base della revisione; la Corte ha valutato che i nova non avrebbero portato a proscioglimento ai sensi di tali norme.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che impone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di decisione di rigetto; applicata dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- La confessione postuma di un coimputato, se non accompagnata da riscontri esterni e solidi, ha valore probatorio limitato e difficilmente costituisce da sola "prova nuova" per la revisione.
- Perché una consulenza medico-legale di parte incida sulla revisione è necessario che tratti aspetti non già esplorati nel processo e che dimostri in modo diretto e specifico l'inidoneità della prova fondamentale sul punto (es. incapacità di intendere e volere al momento del fatto), con adeguata dimostrazione della rilevanza rispetto al giudicato.
- La Corte d'appello può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della richiesta di revisione quando i "nova" appaiono manifestamente inidonei a scardinare il giudicato; ciò comporta un controllo preliminare e sommario del merito senza indebite anticipazioni del giudizio pieno.
- Se nel processo originario sono presenti prove forti e multiple (confessioni stragiudiziali, tracce biologiche, intercettazioni, riscontri fisici collegabili a più autori), è più difficile che successivi documenti manifestino una potenzialità demolitrice del giudicato.
- Per aumentare le chance di accoglimento di una revisione, occorre dimostrare la novità assoluta dell'elemento, la sua attendibilità comprovata e la sua capacità di ledere in modo diretto e sostanziale la base probatoria che ha retto la condanna.
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