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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7786/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Monza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto a carico di Mortarini Giuseppe e eseguito su un conto corrente intestato a "SVILUPPO DATI s.r.l." (BNL, €28.020,14) e su quote del "Fondo Eurizon Riserva 2 anni - Classe A" depositate su altro conto titolato alla stessa società (BPER). La ricorrente, in qualità di terzo estraneo al reato, lamentava: 1) carenza di motivazione del tribunale del riesame riguardo al sequestro delle quote depositate sul conto titoli n. 19052465; 2) omessa motivazione sull'insussistenza della disponibilità del conto da parte del Mortarini; 3) omessa motivazione circa l'illegittimità dell'esecuzione del sequestro operato sul terzo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. In primo luogo richiama il principio secondo cui il provvedimento di sequestro ablativo è unitario anche se eseguito in momenti diversi e che la richiesta di riesame deve essere proposta entro dieci giorni dalla conoscenza di fatto dell'esecuzione; la ricorrente aveva depositato istanze separate e ammette di aver conosciuto il secondo sequestro solo dopo la prima istanza, per cui la censura relativa al secondo sequestro risultava inammissibile o manifestamente infondata rispetto all'istanza decisa. Quanto al merito, la Corte ritiene non sindacabile in sede di cassazione un vizio di motivazione ordinario; inoltre la motivazione del tribunale del riesame è ritenuta sufficiente: il Mortarini manteneva la possibilità di operare sul conto in virtù di una procura originaria non revocata (come ammesso dalla società), e la giurisprudenza ammette il sequestro di beni nella disponibilità di fatto dell'indagato anche se formalmente intestati a terzi. Viene inoltre precisato che eventuali questioni relative alla concreta individuazione dei beni esecutivamente sequestrati e alla corrispondenza del valore vanno sollevate nell'incidente di esecuzione. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    Norma richiamata quale base per il ricorso al tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo (framework procedurale per il riesame delle misure ablative)

  • art. 324, comma 1, c.p.p.

    "la richiesta di riesame è presentata... entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"

    Stabilisce il termine per proporre la richiesta di riesame: decorre dalla conoscenza di fatto dell'esecuzione del sequestro; la Corte sottolinea che il provvedimento ablativo è unitario e il termine è perentorio

  • art. 322-ter, c.p.

    Richiamato nella decisione come parametro della nozione di "disponibilità" rilevante ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente: la disponibilità di fatto (es. delega operativa senza limiti) può giustificare il vincolo anche su beni formalmente intestati a terzi

  • artt. 1289 e 1834 c.c.

    Norme civilistiche che regolano rapporti interni (cointestazione, rapporti banca-depositante); la Corte precisa che tali presunzioni o vincoli civilistici non impediscono l'estensione del sequestro ai beni nella disponibilità dell'indagato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma usata per la condanna alle spese processuali della ricorrente

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è da considerarsi un provvedimento unitario: anche se l'esecuzione avviene in più momenti, l'impugnazione deve tener conto di questa unità e il termine per il riesame decorre dalla conoscenza di fatto dell'esecuzione
  • La conoscenza di fatto dell'esecuzione del sequestro (anche attraverso modalità diverse dalla formale notificazione) fa decorrere il termine per proporre il riesame; chi sopraggiunge dopo può trovare la censura inammissibile se non formulata entro i termini rispetto al primo momento utile di conoscenza
  • Il sequestro può colpire beni formalmente intestati a terzi quando tali beni siano nella reale disponibilità dell'indagato (es. delega/ procura non revocata e senza limiti): le relazioni civilistiche tra intestatario e terzo non impediscono l'applicazione del vincolo cautelare volto alla confisca per equivalente
  • Questioni relative alla concreta individuazione dei beni sequestrati o alla corrispondenza tra valore indicato nel decreto e valori eseguiti devono essere sollevate nell'incidente di esecuzione, non nel giudizio di riesame che valuta l'adeguatezza unitaria del provvedimento ablativo
  • In Cassazione contro ordinanze di sequestro è ammessa la sindacabilità per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali (mancanza totale della motivazione oppure motivazione priva dei requisiti minimi); difetti meramente argomentativi o valutazioni di fatto sono in genere non sindacabili

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