Cassazione Penale, Sentenza n. 8628/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso volto a censurare la sentenza della Corte d'appello di Ancona con tre gruppi di censure: 1) violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p., ritenendo che la frase del medico "ma insomma è anziana 'sta donna, come dobbiamo fare?" fosse atto arbitrario idoneo a scriminare la reazione; 2) in subordine mancato riconoscimento dell'attenuante per provocazione/ira (art. 62 c.p.), dato lo stato d'ira del ricorrente provocato dalla condotta e dalle espressioni del medico; 3) mancata applicazione delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. legge 689/1981, con riferimento anche alle modifiche normative (d.lgs. 150/2022) e alla natura dei precedenti del ricorrente (prevalentemente pecuniari).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i motivi inammissibili o infondati sul piano del merito: 1) ha escluso che la frase del medico costituisse atto arbitrario idoneo a integrare la causa di non punibilità ex art. 393-bis, ritenendola una cruda constatazione non così sconveniente da giustificare la reazione; 2) ha escluso l'attenuante della provocazione (art. 62) perché la reazione del ricorrente è risultata manifestamente sproporzionata, con un crescendo di minacce e percosse che ha rotto il nesso eziologico e psicologico con le parole del medico; 3) ha respinto la doglianza sulle pene sostitutive, ritenendo non irragionevole la valutazione della Corte territoriale circa i precedenti e l'affidabilità del condannato. Tuttavia la Cassazione ha rilevato d'ufficio un vizio nella determinazione della pena: il reato di percosse (art. 581 c.p.) compete al giudice di pace e prevede pena pecuniaria secondo l'art. 52 d.lgs. n. 274/2000; l'aumento di pena computato ex art. 81 c.p. è stato calcolato senza rispettare i limiti e il ragguaglio dovuto. Per questo motivo la sentenza impugnata è annullata in parte qua (solo sulla determinazione della pena) e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 393-bis cod. pen.
L'esimente richiede atti arbitrari immediatamente motivanti; frasi non professionali ma non gravemente sconvenienti non integrano l'atto arbitrario idoneo a scriminare la reazione.
art. 62 cod. pen.
Le attenuanti per provocazione/ira richiedono un nesso eziologico e proporzionalità tra provocazione e reazione; una reazione sproporzionata e degenerata in minacce/percosse esclude l'attenuante.
art. 581 cod. pen.
Il delitto di percosse è stato contestato; la Corte rileva che, in concreto, la fattispecie è devoluta alla competenza del giudice di pace e questo incide sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo degli aumenti.
art. 81 cod. pen.
L'aumento della pena per pluralità di reati deve rispettare i limiti massimi delle singole fattispecie e richiede il corretto ragguaglio delle pene quando una di esse preveda solo misura pecuniaria.
art. 52 d.lgs. n. 274/2000
Stabilisce il criterio di ragguaglio per i reati devoluti al giudice di pace (pena pecuniaria per le percosse); impone di tenerne conto nel calcolo degli aumenti e nella conversione/commisurazione delle pene.
artt. 53 e ss. legge 689/1981
Regolano le pene sostitutive; la loro applicazione richiede valutazione della personalità, della tipologia dei precedenti e dell'affidabilità del condannato; il giudice può escluderle se, non irragionevolmente, ritiene che non garantiscano il rispetto delle prescrizioni.
d.lgs. 150/2022
Modifiche normative richiedono attenzione, ma non impongono automaticamente l'adozione di pene sostitutive se non ricorrono i presupposti di affidabilità e di idoneità del singolo caso.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
Giurisprudenza richiamata in tema di corretto calcolo degli aumenti di pena e di rispetto dei limiti massimi delle singole fattispecie nel cumulo delle pene.
Massime di principio
- Perché le parole della vittima costituiscano "atto arbitrario" ai sensi dell'art. 393-bis c.p. occorre che siano immediatamente e francamente provocatorie o così sconvenienti da superare la soglia della mera irriverenza: una constatazione cruda non è sufficiente.
- L'attenuante per provocazione richiede un collegamento eziologico e una proporzione tra la provocazione e la reazione; una reazione che degenera in minacce o percosse perde il collegamento e rende inapplicabile l'attenuante.
- La valutazione della configurabilità di esimenti o attenuanti va fatta sull'intera condotta complessiva, non sulle sole parole offensive: occorre considerare modalità, intensità e sviluppo temporale dell'azione.
- L'applicazione di pene sostitutive presuppone una valutazione puntuale dell'affidabilità del condannato e della natura dei precedenti; precedenti, anche pecuniari, possono essere ritenuti ostativi se dimostrano inaffidabilità rispetto alle prescrizioni sostitutive.
- In fase di determinazione della pena il giudice deve rispettare i limiti legali delle singole fattispecie: quando uno dei reati è devoluto al giudice di pace e prevede solo pena pecuniaria, qualsiasi aumento o cumulo deve essere calcolato con il ragguaglio previsto e nel rispetto dei limiti massimi (Sezioni Unite richiamate).
- Se emerge un vizio nel calcolo della pena (es. aumento operato senza considerare il ragguaglio per reati pecuniari), la Corte di cassazione può annullare la determinazione della pena e rinviare per nuovo giudizio unicamente su quel punto.
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