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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05979/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso del de cuius dei contribuenti su un terreno di sua proprietà occupato temporaneamente e d'urgenza dal Comune per pubblica utilità. La sentenza amministrativa, oltre a prevedere rimedi restitutori o negoziali o l'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42-bis del testo unico sulle espropriazioni, conteneva anche criteri per il risarcimento del danno da occupazione illegittima o per l'indennizzo. I contribuenti avevano ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento della pretesa tributaria; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorso non è stato utilmente notificato ai contribuenti: dall'avviso di ricevimento risultava un esito negativo per irreperibilità del destinatario, senza completamento degli adempimenti successivi né deposito del plico presso l'ufficio postale, e senza che l'Ufficio avesse riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio. La censura, dunque, non è stata esaminata nel merito perché la Corte ha rilevato d'ufficio il difetto di perfezionamento della notifica introduttiva del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio il mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione e, considerando che l'Agenzia non aveva riattivato con tempestività il procedimento notificatorio dopo l'esito negativo per irreperibilità assoluta del destinatario, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché i contribuenti erano rimasti intimati. È stato inoltre precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato solo come base del possibile provvedimento di acquisizione autoritativa del bene nella vicenda sostanziale originaria, non come oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato come parametro temporale per valutare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, questi ha l'onere di riattivare senza indugio il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • La riattivazione della notificazione deve avvenire con immediatezza e comunque entro un tempo pari alla metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
  • Se il notificante, appreso l'esito negativo della notifica, non rinnova tempestivamente il procedimento, il ricorso per cassazione è inammissibile per omessa notifica.
  • Nel giudizio di legittimità, un mero tentativo di notificazione a mezzo posta non andato a buon fine per irreperibilità assoluta del destinatario non è equiparabile alle ipotesi di rifiuto, assenza temporanea o irreperibilità relativa, che seguono regole differenti.
  • In presenza di mancato perfezionamento della notifica del ricorso e di inerzia del ricorrente nel completarne gli adempimenti, la Corte può rilevare d'ufficio l'inammissibilità indipendentemente dall'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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