Cassazione Civile, Ordinanza n. 26607/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda con cui la società concessionaria del servizio postale ha chiesto il pagamento delle commissioni dovute per l'incasso, mediante bollettino postale, dei versamenti dell'ICI effettuati dai contribuenti su conti correnti intestati alla società concessionaria della riscossione. In primo grado la domanda è stata rigettata. In appello, la Corte territoriale ha accolto solo in parte la pretesa, riconoscendo il diritto alla commissione per il periodo successivo al 1 giugno 2001 e negandolo per il periodo precedente, oltre a respingere la domanda subordinata di indebito arricchimento e l'impugnazione sulle spese. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso incidentale deducendo, in sintesi: vizi di motivazione e violazione delle norme processuali per omesso esame delle eccezioni e delle prove sulla comunicazione delle variazioni tariffarie; errata applicazione della disciplina regolamentare sul conto corrente postale; violazione del principio di parità di trattamento; omesso accertamento del preteso esonero originario dal pagamento delle commissioni; e, in via ulteriore, censura della reiezione della domanda di arricchimento senza causa. La società concessionaria del servizio postale ha proposto ricorso principale, lamentando soprattutto: omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento delle commissioni per singole operazioni anche per il periodo successivo al 1 giugno 2001; motivazione apparente sul rigetto relativo al periodo anteriore; violazione delle norme che regolavano la materia e la comunicazione delle variazioni tariffarie; omesso esame di fatti decisivi; e erroneo rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento. La Corte di cassazione, dopo il rinvio pregiudiziale e la risposta della Corte di giustizia, ha ritenuto che la misura non integrasse un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, perché la commissione dovuta dai comuni ai concessionari per la riscossione dell'ICI non era destinata a compensare i costi aggiuntivi connessi all'obbligo di tenere il conto postale. Ha inoltre dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso incidentale e tutti quelli del ricorso principale salvo il secondo, che ha accolto per omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento delle somme per le singole operazioni relative al periodo riconosciuto. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per riesaminare la domanda di condanna e regolare le spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondato il profilo di aiuto di Stato, affermando che l'obbligo di aprire e gestire un conto corrente postale per il versamento dell'ICI, pur con pagamento di commissione a Poste, non costituisce aiuto di Stato perché non risulta il requisito dell'impiego di risorse statali a vantaggio selettivo di Poste. Sul piano processuale ha dichiarato inammissibili i tre motivi del ricorso incidentale e inammissibili o infondati quasi tutti i motivi del ricorso principale, ma ha accolto il secondo motivo del ricorso principale per omessa pronuncia: la Corte d'appello aveva accertato solo l'an debeatur senza pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per ogni singola operazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 107 TFUE
La misura nazionale che impone ai concessionari della riscossione dell'ICI di tenere un conto corrente presso Poste e di pagare una commissione può costituire aiuto di Stato solo se ricorrono tutti i requisiti unionali, in particolare l'impiego di risorse statali e un vantaggio selettivo; nel caso concreto la Corte esclude il requisito delle risorse statali e quindi l'aiuto di Stato.
art. 108 TFUE
Richiamato nel rinvio pregiudiziale per verificare la compatibilità della misura con la disciplina sugli aiuti di Stato.
art. 102 TFUE
Richiamato in via subordinata nel rinvio pregiudiziale, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 106 TFUE
Richiamato in via subordinata nel rinvio pregiudiziale, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 4 TUE
Richiamato in via subordinata nel rinvio pregiudiziale, senza rilievo decisivo nella decisione finale.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa è respinta per difetto dei presupposti, ed è ritenuta comunque inammissibile o non adeguatamente censurata in cassazione.
art. 2042 c.c.
Richiamato come norma sulla residualità dell'azione generale di arricchimento; la Corte non ravvisa i presupposti per accoglierla.
art. 112 c.p.c.
La Corte accoglie il motivo di ricorso principale per omessa pronuncia, rilevando che il giudice d'appello aveva deciso solo sull'accertamento del diritto e non sulla domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per ogni operazione.
art. 132 c.p.c.
Le censure di motivazione apparente sono respinte o dichiarate inammissibili perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta, nel complesso, sufficiente o comunque non specificamente aggredita.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura probatoria, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità o perché sollecitano un nuovo giudizio di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nelle censure sul valore delle prove, ma senza successo per difetto di specificità.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la decisione di merito, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, senza esito favorevole.
art. 1339 c.c.
Invocato per sostenere l'inserzione automatica di clausole tariffarie; la censura è respinta o dichiarata inammissibile.
art. 2597 c.c.
Richiamato per il principio di parità di trattamento nelle imprese in posizione di monopolio; la Corte non affronta il merito della censura per difetto di specificità e di deduzione nei gradi di merito.
art. 3 D.P.R. 144/2001
La Corte d'appello aveva ritenuto assolti gli oneri di comunicazione delle variazioni tariffarie tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e invio di missiva al correntista; tale accertamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
art. 118 D.Lgs. 385/1993
Richiamato per il diritto di recesso a fronte della modifica unilaterale delle condizioni economiche.
art. 10, comma 3, D.Lgs. 504/1992
La commissione spettante al concessionario della riscossione dell'ICI è posta a carico del comune impositore e commisurata alle somme riscosse, indipendentemente dalle concrete modalità di versamento.
art. 2, commi 18, 19 e 20, L. 662/1996
Invocato dal ricorrente principale a sostegno del diritto alla commissione per il periodo anteriore, ma la censura è dichiarata inammissibile o infondata.
art. 7 D.P.R. 155/1973
Richiamato nel motivo sul regime tariffario, senza accoglimento.
art. 7, comma 12, L. 130/1983
Richiamato nel motivo sul regime tariffario, senza accoglimento.
art. 3 D.P.R. 256/1989
Richiamato nel motivo sul regime tariffario, senza accoglimento.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti; le censure cumulative o alternative sono inammissibili se non consentono di individuare chiaramente il vizio denunciato.
Massime di principio
- In tema di aiuti di Stato, la misura nazionale è qualificabile come aiuto solo se ricorrono cumulativamente imputabilità allo Stato, vantaggio selettivo, impiego di risorse statali e idoneità a falsare la concorrenza e gli scambi; in mancanza del requisito delle risorse statali il ricorso non può essere accolto su tale profilo.
- La commissione dovuta al soggetto concessionario della riscossione, se prevista in misura percentuale sulle somme riscosse e indipendente dalle modalità concrete di versamento, non può essere automaticamente considerata corrispettivo dei soli costi derivanti da un obbligo accessorio imposto al concessionario.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specifico, autosufficiente e univoco: sono inammissibili le censure cumulative, alternative o formulate in modo da demandare alla Corte la selezione del vizio e del percorso argomentativo.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice d'appello accerti l'an debeatur ma ometta di decidere sulla domanda di condanna al pagamento delle somme richieste, purché tale domanda risulti effettivamente proposta nelle conclusioni.
- Le censure che mirano a una rivalutazione del merito o della prova non sono ammissibili in cassazione se non denunciano uno specifico vizio logico-giuridico e si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata, può essere respinta con motivazione sintetica se il rigetto consegue logicamente all'accoglimento parziale della domanda principale; in cassazione il relativo motivo è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione impugnata.
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