Cassazione Civile, Ordinanza n. 25821/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione d'urgenza di alcuni terreni, disposta dal sindaco per il completamento della cittadella dello sport, seguita dall'immissione in possesso dell'università anche dopo la sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione. Il proprietario ha agito per ottenere il risarcimento del danno da occupazione usurpativa. In primo grado e in appello il danno è stato liquidato assumendo come base la stima del CTU, che aveva attribuito al bene un valore unitario di 95 euro al mq, ma con una forte riduzione: la corte territoriale ha ritenuto che, per effetto delle previsioni del PRG e dei vincoli conformativi, solo il 30% dell'area fosse edificabile e ha quindi parametrato il risarcimento a 28,50 euro al mq. Il ricorrente principale ha censurato tale decisione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. per la arbitraria decurtazione del valore di mercato accertato dal CTU; (2) violazione di norme di diritto e falsa applicazione dell'art. 47.1 delle norme tecniche di attuazione del PRG per avere il giudice compiuto una valutazione equitativa indebita riducendo del 70% la stima del terreno; (3) violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 47.1 PRG per avere riconosciuto valore solo alla porzione ritenuta edificabile, trascurando il valore della residua parte del fondo; (4) violazione degli artt. 2056, 1123 e 1226 c.c. per non avere rivalutato la somma al momento della decisione. L'università, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che i terreni, destinati a fini pubblicistici e non a edificazione privata, dovevano essere considerati non edificabili e valutati secondo il valore agricolo medio, deducendo inoltre che la vocazione edificatoria fosse assente e che il valore di 28,50 euro al mq fosse comunque superiore a quello effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'università e ha assorbito il ricorso principale del proprietario. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. La ragione decisiva è che il giudice di merito, nel liquidare il danno, ha erroneamente trattato il terreno come parzialmente edificabile e ha applicato una riduzione percentuale della stima CTU, mentre il bene, per la sua destinazione a fini pubblicistici, doveva essere considerato agricolo e liquidato secondo il valore agricolo medio di mercato, con interessi compensativi dal momento dello spossessamento. La Corte ha quindi ritenuto errata la base di calcolo del risarcimento e ha rinviato per nuovo esame conforme al principio affermato.
Norme richiamate
art. 2056 c.c.
richiamato per la liquidazione del danno risarcibile secondo i criteri degli artt. 1223 e seguenti c.c.
art. 1223 c.c.
richiamato come criterio di risarcimento del danno conseguenza, da applicare nella determinazione del pregiudizio da perdita del bene
art. 1226 c.c.
richiamato nei motivi, ma ritenuto non correttamente utilizzabile per giustificare la riduzione equitativa del valore del fondo
art. 1123 c.c.
richiamato nel ricorso principale, senza svolgere un ruolo decisivo nella ratio della decisione
art. 39 legge 2359 del 1865
invocato nel ricorso incidentale quale base normativa per la determinazione del valore del fondo
art. 45 norme di attuazione del PRG del Comune di Messina
richiamato per sostenere la destinazione pubblicistica dell'area
art. 46 norme di attuazione del PRG del Comune di Messina
richiamato per sostenere la destinazione pubblicistica dell'area
art. 5 bis comma 3 legge 359 del 1992
invocato nel ricorso incidentale sul criterio di stima del terreno
art. 41 septies legge 1942
richiamato nel ricorso incidentale
DM 1/4/68 art. 4
richiamato nel ricorso incidentale
legge 729 del 1961 art. 9
richiamato nel ricorso incidentale
D.Lgs. 285 del 1992 art. 6
richiamato nel ricorso incidentale
DPR 495 del 1992
richiamato nel ricorso incidentale
Massime di principio
- Nella liquidazione del danno da occupazione illegittima di un fondo, il giudice deve individuare correttamente la natura del bene al momento della perdita del possesso e utilizzare il criterio di stima coerente con tale natura, non potendo attribuire rilievo decisivo a una parziale edificabilità quando la destinazione urbanistica concreta sia pubblicistica e non edilizia privata.
- Se il terreno è destinato a finalità pubbliche incompatibili con una libera edificazione, il risarcimento non va calcolato come per area edificabile, ma secondo il valore agricolo medio di mercato del bene, con riferimento al momento dello spossessamento e con corresponsione degli interessi compensativi per il periodo anteriore.
- La riduzione percentuale del valore di mercato accertato dal consulente tecnico, quando non sorretta da un corretto inquadramento giuridico della destinazione del bene, integra un errore di diritto nella determinazione del danno risarcibile.
- Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso incidentale che investe la corretta base di calcolo del risarcimento può assorbire il ricorso principale che contesti soltanto criteri di quantificazione interni alla stessa impostazione errata.
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