Sentenza n. 383/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio con scadenza il 13 agosto 2024, aveva presentato il 29 luglio 2024 un’istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione gli aveva comunicato un preavviso di rigetto fondato, da un lato, sull’insufficienza del reddito imponibile del datore di lavoro secondo le verifiche dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e, dall’altro, sull’asserita mancanza di un titolo di soggiorno, ritenendo insufficiente la ricevuta della richiesta del primo titolo. Il ricorrente aveva presentato tempestive osservazioni il 4 dicembre 2024, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per la mancata considerazione delle proprie osservazioni nel provvedimento definitivo dell’11 dicembre 2024. L’Amministrazione, in giudizio, ha riconosciuto l’erroneità della motivazione relativa all’assenza del titolo di soggiorno e ha ammesso che nelle osservazioni il ricorrente aveva chiesto il cambio del datore di lavoro; ha quindi comunicato l’intenzione di riaprire il procedimento per verificare la capacità economica del nuovo datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, il procedimento è stato riaperto e il 5 maggio 2025 il ricorrente ha sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno e ha ritirato il modello 209 per la richiesta del relativo permesso. Tali circostanze, già ritenute incompatibili con la permanenza dell’interesse cautelare nell’ordinanza n. 214 del 31 maggio 2025, hanno evidenziato il venir meno dell’interesse anche alla decisione della domanda principale. Il Tribunale non ha quindi esaminato nel merito la dedotta violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 né gli ulteriori profili del diniego. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per lamentare la mancata considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; il giudice non ha deciso nel merito tale censura, avendo dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata in epigrafe.
Massime di principio
- Il ricorso contro un diniego amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riapre il procedimento e adotta atti favorevoli o comunque idonei a soddisfare l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sulla legittimità dell’atto originariamente impugnato.
- La sopravvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno e il ritiro del modello necessario per la richiesta del permesso di soggiorno possono evidenziare il superamento concreto del diniego di conversione e comportare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, anche se l’atto originario non è stato formalmente annullato con sentenza.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le censure rivolte contro il provvedimento impugnato, comprese quelle relative alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.
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