Cassazione Civile, Ordinanza n. 01338/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso in favore del lavoratore per l'importo di euro 2.694,80, oltre accessori e spese, opposto dalla società datrice di lavoro. Il tribunale aveva respinto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato tale decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati in modo specifico i contenuti dei motivi; risulta però che, nel corso del giudizio di legittimità, le parti avevano definito consensualmente la lite con verbale redatto in sede sindacale del 23 giugno 2020, prodotto in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede sindacale dopo la proposizione del ricorso, rilevando che tale definizione convenzionale ha sostituito la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata e ne ha determinato la caducazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, anche quanto alle spese, poiché le parti avevano concordato l'integrale compensazione delle restanti spese legali. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, precisando che il relativo meccanismo sanzionatorio non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere per accordo negoziale tra le parti, poiché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo che sostituisce l'assetto stabilito dalla sentenza impugnata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e la sentenza impugnata resta travolta e caducata.
- La cessazione della materia del contendere può riguardare anche il regime delle spese quando l'accordo intervenuto tra le parti preveda la loro regolamentazione, rendendo inutile ogni ulteriore pronuncia sul punto.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente a transazione o accordo tra le parti, perché esso presuppone una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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