Tribunale, Sentenza T-233/22
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023. — Ekaterina Islentyeva contro Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto per qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione – Articolo 4 sexies della decisione 2014/512/PESC – Incompetenza del Tribunale – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità. — Causa T-233/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di annullamento proposto da una pilota privata con doppia cittadinanza lussemburghese e russa contro il divieto UE di utilizzo dello spazio aereo per taluni aeromobili collegati alla Russia. Ha dichiarato di non essere competente a esaminare la decisione PESC, perché la misura è di portata generale, e ha ritenuto irricevibile l’impugnazione del regolamento, interpretando il "controllo" dell’aeromobile in senso economico-finanziario. La ricorrente, che si limitava a pilotare aeromobili non di sua proprietà o disponibilità economica, non era direttamente interessata dalla disposizione.
Ricorso di annullamento contro il divieto UE di atterraggio, decollo e sorvolo per aeromobili russi o controllati da soggetti russi: incompetenza del Tribunale sulla decisione PESC e irricevibilità del ricorso contro il regolamento per difetto di legittimazione ad agire.
La questione giuridica
1) Se il Tribunale fosse competente a conoscere dell’impugnazione della decisione PESC 2022/335, che inserisce nell’articolo 4 sexies della decisione 2014/512/PESC il divieto di atterraggio/decollo/sorvolo per taluni aeromobili collegati alla Russia; 2) se la ricorrente fosse direttamente e individualmente interessata dal regolamento (UE) 2022/334, che inserisce l’articolo 3 quinquies nel regolamento n. 833/2014; 3) in particolare, quale significato attribuire alla nozione di aeromobile "altrimenti controllato" da persona fisica o giuridica russa.
Principio di diritto
Le misure introdotte dall’articolo 4 sexies della decisione 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2022/335, sono misure di portata generale e non misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE; pertanto il Tribunale non è competente a controllarne la legittimità. Quanto all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/334, la nozione di aeromobile "altrimenti controllato" da soggetti russi deve essere interpretata come controllo economico o finanziario, non come semplice controllo tecnico o operativo del volo da parte di un pilota privato. Di conseguenza, una cittadina russa con licenza di pilota privato che non possiede, noleggia o controlla economicamente l’aeromobile non è direttamente interessata dalla norma e non ha legittimazione ad agire; il ricorso è quindi respinto in parte per incompetenza e in parte per irricevibilità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 275 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 40 TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Decisione 2014/512/PESC
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Decisione (PESC) 2022/335
- Regolamento (UE) 2022/334
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Regolamento (UE) n. 965/2012
Divieto UE di atterraggio, decollo e sorvolo per aeromobili collegati alla Russia
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro atti adottati nel contesto delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia a seguito dell’aggressione contro l’Ucraina. La ricorrente, pilota privato con doppia cittadinanza lussemburghese e russa, contestava sia la decisione PESC 2022/335 sia il regolamento (UE) 2022/334.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente era titolare di una licenza di pilota privato rilasciata in Lussemburgo e, prima degli atti impugnati, utilizzava aeromobili dell’associazione Avia Sport II, effettuando voli privati in vari Stati europei. Dopo l’adozione degli atti, le istituzioni dell’Unione e l’AESA diffusero FAQ e chiarimenti che sembravano estendere il divieto anche ai cittadini russi con doppia cittadinanza e ai voli privati; la DAC lussemburghese precisò che il termine "controllo" era inteso in senso ampio.
Normativa rilevante
Gli atti impugnati hanno inserito, rispettivamente:
- l’articolo 4 sexies nella decisione 2014/512/PESC;
- l’articolo 3 quinquies nel regolamento n. 833/2014. Tali disposizioni vietano a determinati aeromobili operati da vettori russi, immatricolati in Russia o non immatricolati in Russia ma posseduti, noleggiati o altrimenti controllati da persone o enti russi di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione, salvo eccezioni per emergenza o fini umanitari.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il Tribunale ha dovuto stabilire:
- se fosse competente a sindacare la validità della modifica alla decisione PESC;
- se il regolamento fosse impugnabile dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- come interpretare la nozione di aeromobile "altrimenti controllato" da soggetti russi.
Competenza del Tribunale sulla decisione PESC
Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi degli articoli 24 TUE e 275 TFUE, i giudici dell’Unione sono in linea di principio privi di competenza in materia PESC, salvo le eccezioni espressamente previste. Richiamando la giurisprudenza Rosneft, ha ribadito che l’accesso al sindacato giurisdizionale dipende dalla natura individuale della misura: le misure rivolte a categorie astratte di destinatari restano atti di portata generale e non rientrano nell’eccezione dell’articolo 275, secondo comma, TFUE.
Nel caso concreto, il divieto dell’articolo 4 sexies della decisione 2014/512, come modificata, era formulato in base a criteri oggettivi riferiti a categorie di aeromobili e non a persone fisiche o giuridiche identificate. La misura è stata quindi qualificata come atto di portata generale, con conseguente incompetenza del Tribunale a conoscerne.
Ricevibilità del ricorso contro il regolamento
Per quanto riguarda il regolamento, il Tribunale ha esaminato l’articolo 263, quarto comma, TFUE, che consente il ricorso contro atti che riguardano direttamente e individualmente il ricorrente o contro atti regolamentari che lo riguardano direttamente e non comportano misure di esecuzione. Poiché il regolamento impugnato era qualificabile come atto regolamentare, la questione decisiva era se la ricorrente fosse direttamente interessata.
Il Tribunale ha interpretato la nozione di "controllo" in modo contestuale e teleologico, osservando che il regolamento n. 833/2014 contiene misure restrittive settoriali di natura economica e che, nel medesimo contesto normativo, il termine "controllo" è usato in senso economico o finanziario. Ha ritenuto che anche l’espressione "altrimenti controllato" nell’articolo 3 quinquies si riferisca a tale controllo economico-finanziario, non al mero controllo tecnico o operativo del volo da parte di un pilota.
Sulla base di tale lettura, una cittadina russa che si limita a pilotare un aeromobile non immatricolato in Russia, non posseduto né noleggiato da lei e privo di suo controllo economico-finanziario, non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione. Di conseguenza, la ricorrente non era direttamente interessata dalla norma e non aveva legittimazione ad agire.
Argomenti relativi a diritti fondamentali e proporzionalità
Il Tribunale ha respinto anche l’argomento secondo cui la pretesa violazione dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità potesse fondare la sua competenza. Tali censure attengono al merito e non possono sanare un difetto di competenza o di ricevibilità.
Dispositivo e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto:
- in parte perché proposto dinanzi a un giudice incompetente;
- in parte perché irricevibile. Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato un criterio di equità, ponendo le spese di ciascuna parte a proprio carico; la Commissione, interveniente, ha sopportato le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che:
- una misura PESC di portata generale non rientra nella competenza del giudice UE ex articolo 275 TFUE;
- nel settore delle misure restrittive sull’aviazione, il "controllo" di un aeromobile deve essere inteso come controllo economico o finanziario;
- il semplice pilotaggio privato di un aeromobile non integra, di per sé, il controllo richiesto dalla norma;
- chi non rientra nel campo di applicazione materiale della disposizione non è direttamente interessato e non può impugnarla ex articolo 263 TFUE.
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