Cassazione Civile, Ordinanza n. 03739/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di giudizi tributari e di impugnazioni straordinarie. Una sentenza della Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile la revocazione di una precedente sentenza della stessa Commissione, proposta per contrasto con un giudicato esterno. Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza della Corte di cassazione n. 1405/2023. La contribuente ha quindi proposto revocazione di quest'ultima ordinanza, deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., perché la Corte, pur avendo trattato la fase rescindente e ritenuto ammissibile/fondata la revocazione, avrebbe omesso di rilevare una doglianza relativa al giudicato esterno e, soprattutto, avrebbe deciso nel merito senza disporre il rinvio per l'esame della questione rimasta assorbita nei precedenti gradi. L'istanza mirava dunque a far correggere l'asserita falsa percezione del contenuto degli atti processuali e a ottenere la rimessione al giudice di rinvio per la decisione sulle questioni assorbite.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione, escludendo l'applicabilità dell'art. 403 c.p.c., e ha accolto il motivo, qualificando il vizio dedotto come errore di fatto revocatorio decisivo. In sede rescindente ha revocato l'ordinanza n. 1405/2023 nella parte in cui aveva rigettato il ricorso n. 11477/2016 R.G.; in sede rescissoria ha accolto il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5706/2015, cassandola con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini le questioni che erano state ritenute assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità e di quello oggetto di revocazione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
costituisce il fondamento dell'impugnazione per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, nei limiti dell'errore di fatto richiamato dall'art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione o svista materiale, consistente nella supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o accertato dagli atti.
art. 395 n. 5 c.p.c.
richiamato nel percorso processuale precedente, in relazione alla revocazione della sentenza della CTR, ma non oggetto della decisione di merito qui impugnata.
art. 403 c.p.c.
non impedisce la revocazione nel caso concreto, perché la parte non impugna la sentenza resa nel giudizio di revocazione, bensì l'ordinanza della Cassazione che ha deciso il ricorso ordinario avverso quella sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la norma formale richiamata dalla ricorrente per denunciare l'errore di fatto processuale, ma la Corte inquadra il vizio nella disciplina della revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
richiamato per indicare la decisione nel merito della Corte, poi ritenuta inficiata dall'errore percettivo denunciato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo risultante in modo incontestabile dagli atti, e non può coincidere con un errore di valutazione o di diritto.
- Non sussiste preclusione alla revocazione quando si impugna la pronuncia della Corte di cassazione che ha deciso il ricorso ordinario avverso una sentenza resa in sede di revocazione, poiché l'art. 403 c.p.c. opera solo per la sentenza che decide direttamente sulla revocazione.
- Le questioni ritenute assorbite dal giudice di merito non si coprono di giudicato implicito e possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio; la loro omessa considerazione può integrare errore di fatto revocatorio se la Corte ne presuppone erroneamente l'inesistenza o la non deducibilità.
- L'errore revocatorio è decisivo quando la falsa percezione impedisce l'esame di un motivo o di una questione che avrebbe potuto condurre a una diversa definizione del giudizio.
- La forza preclusiva della cassazione riguarda solo le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia cassata; le questioni assorbite restano devolvibili al giudice di rinvio.
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