Cassazione Penale, Sentenza n. 17436/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione: si censura la conferma della responsabilità nonostante le analisi siano state eseguite solo su uno dei due pezzi di hashish sequestrati; si contesta l'esclusione dell'uso esclusivamente personale senza considerare adeguatamente il dato ponderale (circa 45 g suddivisi in due pezzi) e senza una valutazione globale degli elementi probatori, invocando il principio della presunzione di non colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero una mera reiterazione delle critiche già svolte in appello e non abbiano compiuto il necessario confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva motivato adeguatamente l'esclusione dell'uso esclusivamente personale valutando congiuntamente: la quantità (circa 45 g), la divisione in due pezzi (uno riconosciuto come parte dell'altro) con segni di distacco tramite morsi, il rinvenimento della sostanza negli indumenti intimi, l'assenza di attività lavorativa e di fissa dimora del prevenuto, il rinvenimento di 115 euro sulla persona, e la ritenuta non credibilità della dichiarazione di acquisto per 35 euro. La valutazione di merito sui fatti e sulle circostanze è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica, dunque non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata per la fattispecie di detenzione di stupefacenti non per uso esclusivamente personale; la Corte di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base della valutazione complessiva di quantità, modalità di occultamento e circostanze personali.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di rappresentazione del motivo in cassazione (sinteticità della deduzione), la Corte osserva che il ricorso deve enunciare le doglianze nei limiti necessari e confrontarsi con la motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la misura equa delle somme da imporre in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendola congrua alla luce delle colpe determinanti l'inammissibilità.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri applicativi dell'art. 616 c.p.p.; utilizzata come riferimento per la congruità della somma imposta.
Massime di principio
- La distinzione tra detenzione per uso personale e per spaccio è rimessa al giudice di merito, che deve valutare in modo complessivo quantità, confezionamento, modalità di occultamento, circostanze personali (es. assenza di lavoro, domicilio incerto), presenza di denaro e dichiarazioni del soggetto; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- La mancata analisi chimica di uno dei pezzi sequestrati non rende automaticamente insussistente la prova se la Corte d'appello fornisce una motivazione che integra elementi che collegano le parti (es. dimensione, segni di distacco, contesto del rinvenimento).
- I motivi di cassazione che si limitano a reiterare le stesse censure già rigettate in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.
- In fase di cassazione è essenziale confrontare specificamente la doglianza con la motivazione della sentenza impugnata: l'assenza di tale confronto comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La Corte può imporre sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) per ricorsi ritenuti inammissibili quando emergano profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
- Per ottenere l'assoluzione per il presunto uso personale occorre non solo contestare la quantità ma proporre una valutazione complessiva alternativa e specifica che mostri l'insussistenza degli ulteriori indici di destinazione allo spaccio; critiche generiche o parcellizzate sono inefficaci in Cassazione.
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