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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 459/2022, pubblicata in data 09.04.2024, notificata in data 24.11.2024

Giustizia amministrativa202600111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, in conformità alla richiesta della ricorrente, poiché l'Amministrazione aveva dato piena esecuzione al giudicato mediante l'accredito del bonus Carta docente il 9 gennaio 2026. Ha compensato integralmente le spese tra le parti, considerato l'esito della vicenda e la richiesta della ricorrente.

TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, che riconosceva per l'anno scolastico 2021/2022 il beneficio della Carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 aprile 2024 e notificata il 24 novembre 2024, che le aveva riconosciuto per l'anno scolastico 2021/2022 il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, da rendere fruibile mediante la carta o altro mezzo equipollente. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato che il bonus era stato accreditato il 9 gennaio 2026. La ricorrente, con nota del 29 settembre 2026, ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalla parte ricorrente: tale circostanza ha trovato d’altronde conferma anche nelle difese dell’Amministrazione, che ha rappresentato come sia stata data piena esecuzione al decisum in epigrafe

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione dà piena esecuzione al giudicato e la parte ricorrente ne chiede la declaratoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione dà piena esecuzione al giudicato nel corso del processo e il ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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