Circolare numero 189 del 16-11-2000
Chiarimenti in ordine alla disciplina degli incentivi per le imprese introdotti dalla legge 23 dicembre 1998, n.448.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i limiti di applicazione dello sgravio triennale previsto dalla legge n. 448/1998, precisando che il beneficio opera solo se l’incremento occupazionale riguarda lavoratori disoccupati, inoccupati o cassaintegrati da oltre 24 mesi. Viene esclusa l’applicazione dello sgravio nelle trasformazioni di part-time, contratti a termine, apprendistato e contratti di formazione e lavoro; per questi ultimi, in presenza dei requisiti, possono operare i benefici dell’art. 15 della legge n. 196/1997. Sono inoltre chiariti i criteri di calcolo della forza occupazionale nelle società collegate, che devono considerare l’intero assetto societario. La circolare disciplina infine le modalità di restituzione degli sgravi indebitamente fruiti e il conguaglio dei benefici ex art. 15 L. 196/1997, richiamando l’uso di specifici codici nel DM10/2.
Chiarimenti sugli sgravi contributivi per incrementi occupazionali e contratti di formazione e lavoro
Chiarimenti sugli sgravi contributivi e sui contratti di formazione e lavoro
La circolare interviene a integrazione della precedente n. 122 del 27 giugno 2000 e scioglie la riserva relativa all’applicabilità dello sgravio triennale nei casi di trasformazione di diversi rapporti di lavoro. Le precisazioni tengono conto delle indicazioni del Ministero del Lavoro e si collocano nel quadro della disciplina degli incentivi alle imprese introdotti dalla legge n. 448/1998.
Incremento occupazionale e requisito comunitario
Viene precisato che le disposizioni sugli sgravi sono compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione soltanto se finalizzate all’assunzione di persone disoccupate, inoccupate o cassaintegrate da oltre 24 mesi. Ne deriva che il requisito previsto dall’art. 3, comma 6, lett. e), della legge n. 448/1998 costituisce una condizione legittimante per la concessione del beneficio.
La circolare esclude quindi l’applicazione dello sgravio triennale quando l’incremento occupazionale derivi dalla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di:
- contratti part-time,
- contratti a tempo determinato,
- contratti di apprendistato.
Lo stesso esito è previsto per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro.
Contratti di formazione e lavoro e benefici sostitutivi
Per i contratti di formazione e lavoro, in luogo dello sgravio triennale, possono trovare applicazione i benefici contributivi di cui all’art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sempre che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e le indicazioni del Ministero del Lavoro richiamate dalla circolare. Per usufruire delle agevolazioni i datori di lavoro devono attenersi alle disposizioni della circolare n. 174 del 31 luglio 1997.
Sul piano operativo, le Agenzie, ricevuta la documentazione attestante l’avvenuta trasformazione del contratto di formazione e lavoro, devono attribuire alla posizione contributiva aziendale, con effetto dal mese in cui è avvenuta la trasformazione, il codice di autorizzazione "4Y".
La circolare segnala inoltre che sulla materia dei contratti di formazione e lavoro verranno fornite ulteriori indicazioni con apposita circolare in corso di emanazione.
Computo della forza occupazionale nelle società collegate
In materia di calcolo della forza occupazionale nell’ambito di società collegate, viene richiamato l’orientamento del Ministero del Lavoro secondo cui, in conformità agli intese con la Commissione europea, il saldo occupazionale deve essere rapportato all’intero assetto societario.
Ai fini della verifica della condizione di cui all’art. 3, comma 6, lett. d), della legge n. 448/1998, non rilevano quindi soltanto le variazioni occupazionali della società controllata, ma anche quelle verificatesi nelle società controllanti.
Modalità operative e restituzione degli sgravi indebitamente fruiti
Le aziende che abbiano fruito degli sgravi in modo difforme rispetto alle precisazioni della circolare e delle precedenti istruzioni possono restituire gli importi indebitamente utilizzati entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla emanazione delle istruzioni stesse. Alla restituzione devono aggiungere gli interessi al tasso legale e utilizzare i codici previsti dalla circolare n. 130 dell’11 luglio 2000.
Per il conguaglio dei benefici ex art. 15 della legge n. 196/1997, fermo restando il recupero dell’eventuale sgravio triennale già operato, i datori di lavoro aventi diritto devono:
- determinare la riduzione contributiva spettante per i mesi pregressi al netto della contribuzione datoriale dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti;
- esporre l’importo in uno dei righi liberi del quadro D del modello DM10/2;
- far precedere l’importo dalla dicitura "rec. cong. ex art. 15, L.196/97";
- utilizzare il codice di nuova istituzione "L362" per il recupero della contribuzione nelle ipotesi di CFL.
Chiarimenti ministeriali sui CFL e sulla Decisione UE dell’11 maggio 1999
In allegato è riportata la lettera circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 giugno 2000, n. 5/26969/70, con ulteriori chiarimenti sulla Decisione UE dell’11 maggio 1999 relativa ai contratti di formazione e lavoro.
Il documento precisa che la Decisione è immediatamente efficace e non richiede recepimento; essa impone la riduzione dell’aiuto quando i CFL non rispettano le condizioni fissate dall’Autorità comunitaria. La disciplina nazionale di riferimento resta comunque vigente: l’eventuale mancato riconoscimento dell’intera agevolazione contributiva non incide sulla qualificazione giuridica del contratto, che continua a essere un contratto a causa mista e a tempo determinato.
I contratti stipulati nel rispetto solo delle condizioni nazionali, ma non dei criteri comunitari, non beneficiano pienamente delle agevolazioni, pur mantenendo la loro natura giuridica e la finalità di incentivare l’occupazione giovanile mediante l’accrescimento della professionalità.
Misura del 25% e regime de minimis
Viene chiarito che lo sgravio contributivo del 25% previsto per i territori e i settori interessati resta sempre legittimo, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni soggettive o oggettive richieste per agevolazioni più ampie. Pertanto, le imprese cui spetta soltanto la riduzione minima continuano a beneficiarne legittimamente.
Anche per i datori di lavoro che, secondo la legge nazionale, avrebbero diritto a uno sgravio superiore, resta comunque riconosciuto almeno il beneficio nella misura del 25%.
Per i contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle condizioni richiamate, i benefici contributivi sono riconosciuti entro il limite massimo di 100.000 Euro nel triennio per ciascuna impresa, secondo la regola del "de minimis". La circolare specifica che tale regola non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, ai trasporti e agli aiuti connessi ad attività agricole o della pesca; inoltre, ai fini del raggiungimento del limite, concorrono anche gli altri interventi e misure concesse dallo Stato per la medesima ragione.
Soggetti ammessi al CFL pienamente agevolato
L’allegato ministeriale indica i soggetti ammessi al CFL pienamente agevolato:
- giovani con età inferiore a 25 anni, cioè fino a 24 anni e 364 giorni;
- laureati con età inferiore a 30 anni, cioè fino a 29 anni e 364 giorni;
- disoccupati di lunga durata, da almeno un anno, fino a 32 anni non compiuti;
- soggetti fino a 32 anni, anche a prescindere dai requisiti di età e titolo di studio, quando la successiva trasformazione a tempo indeterminato realizzi un incremento netto di occupazione.
Per l’estensione temporanea del limite massimo di età oltre i 32 anni disposta da alcune autorità regionali, viene ricordato che l’efficacia delle relative deliberazioni è cessata il 31 dicembre 1997; dal periodo successivo è quindi tornato applicabile su tutto il territorio nazionale il limite legale dei 32 anni.
Punti principali
Ambito dello sgravio triennale e requisito soggettivo
Gli sgravi sono ritenuti compatibili con gli orientamenti comunitari solo se finalizzati all’impiego di persone disoccupate, inoccupate o cassintegrate da oltre 24 mesi. Il requisito di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), della legge n. 448/1998 è quindi condizione necessaria per la legittima concessione del beneficio.
Esclusione dello sgravio nelle trasformazioni contrattuali
Lo sgravio triennale non si applica quando l’incremento occupazionale deriva dalla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di contratti part-time, contratti a tempo determinato o contratti di apprendistato. Non si applica neppure nei casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro.
Benefici applicabili ai contratti di formazione e lavoro
Per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro, in luogo dello sgravio triennale, possono trovare applicazione i benefici contributivi dell’art. 15 della legge n. 196/1997, nel rispetto degli altri requisiti di legge e delle indicazioni ministeriali richiamate. Le Agenzie devono attribuire il codice di autorizzazione '4Y' dalla decorrenza del mese della trasformazione.
Computo della forza occupazionale nelle società collegate
Il saldo occupazionale va rapportato all’intero assetto societario. Ai fini della verifica della condizione di cui all’art. 3, comma 6, lett. d), della legge n. 448/1998, rilevano non solo le variazioni occupazionali della società controllata, ma anche quelle delle società controllanti.
Regolarizzazione degli sgravi indebiti e conguaglio
Le aziende che abbiano fruito degli sgravi in modo non conforme alle precisazioni fornite possono restituirli entro il terzo mese successivo alla emanazione delle istruzioni, maggiorando le somme degli interessi al tasso legale e utilizzando i codici indicati nella circolare n. 130/2000. Per il conguaglio dei benefici ex art. 15 L. 196/1997 occorre determinare la riduzione spettante per i mesi pregressi al netto della contribuzione dovuta per gli apprendisti e indicarla nel quadro D del DM10/2 con la dicitura 'rec. cong. ex art. 15, L.196/97' e il codice 'L362'.
Chiarimenti sui contratti di formazione e lavoro e limiti comunitari
L’allegato ministeriale chiarisce che la Decisione UE dell’11.5.1999 è immediatamente efficace e impone la riduzione dell’aiuto quando i CFL non rispettano le condizioni comunitarie. I contratti restano validi come contratti a causa mista e a tempo determinato anche se non pienamente agevolati secondo la normativa comunitaria.
Misura del 25% e regime 'de minimis'
Lo sgravio del 25% resta sempre legittimo nei territori e settori interessati, indipendentemente dai requisiti soggettivi o oggettivi. Lo stesso sgravio minimo continua a spettare anche quando la legge nazionale preveda agevolazioni superiori al 25%. Per i CFL stipulati fuori dalle condizioni comunitarie, i benefici sono riconosciuti entro il limite di 100.000 Euro in tre anni per impresa, secondo la regola del 'de minimis', esclusa però per alcuni settori e tipologie di aiuti espressamente indicate.
Soggetti ammessi al CFL pienamente agevolato
Sono ammessi al CFL pienamente agevolato: i giovani sotto i 25 anni, i laureati sotto i 30 anni, i disoccupati di lunga durata da almeno un anno fino a 32 anni non compiuti e, indipendentemente dai requisiti di età e titolo, i soggetti fino a 32 anni se la successiva trasformazione a tempo indeterminato determina un incremento netto di occupazione. L’estensione regionale oltre i 32 anni è indicata come scaduta al 31 dicembre 1997, con ripristino del limite nazionale di 32 anni.
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