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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16318/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di posteggio/rimessaggio di un'imbarcazione affidata a un'impresa individuale, nel cui ambito una barca di proprietà di un privato fu rubata nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2006 e non venne restituito anche un carrello stradale. In primo grado la domanda risarcitoria fu respinta; in appello, invece, fu ritenuta provata l'esistenza ed efficacia del rapporto contrattuale al momento del furto, nonché la proprietà del natante in capo all'attore, con condanna dell'erede dell'originario custode al risarcimento. La soccombente in appello ha proposto ricorso principale per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/vizio della sentenza per avere affermato, in modo contraddittorio e giuridicamente errato, che il contratto fosse provato ed efficace al momento del furto nonostante la contestazione della ricevuta fiscale e della sua riferibilità temporale; 2) violazione degli artt. 2735 c.c. e 2721 c.c. per avere attribuito rilievo a una presunta confessione resa a terzo e per carenza di adeguata motivazione sul punto; 3) violazione delle regole sulla prova e dell'onere probatorio per avere ritenuto provata la proprietà del natante e il suo valore nonostante la contestazione della documentazione; 4) omesso esame/omessa ammissione della prova testimoniale decisiva. L'altra parte ha proposto ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello, pur avendo riformato la decisione di primo grado anche sulle spese, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione di quanto già pagato a titolo di spese di soccombenza in esecuzione della sentenza poi riformata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché i primi tre motivi erano inammissibili: la censura, pur formalmente prospettata come nullità e violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato. È stato invece accolto il ricorso incidentale, poiché la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria relativa alle spese di primo grado già pagate prima dell'appello. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando la ricorrente principale a restituire la somma di euro 6.347,17, oltre interessi dal pagamento al saldo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale. È stata inoltre esclusa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza non era inesistente o nulla, poiché la Corte d'appello aveva esposto in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente incardinati su violazione di legge, nullità e omesso esame sono stati scrutinati per verificare se, in sostanza, mirassero a una rivalutazione del merito; tale uso del ricorso è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale per contestare la ritenuta conclusione ed efficacia del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.

  • art. 2735 c.c.

    Invocato per sostenere l'erroneità del valore attribuito a una presunta confessione; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per la sua sostanza fattuale.

  • art. 2721 c.c.

    Invocato in relazione alla prova testimoniale e alla presunta confessione; anche questa censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2033 c.c.

    Fondamento della domanda restitutoria di quanto pagato in esecuzione della condanna alle spese di primo grado, domanda che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sulla domanda restitutoria ha integrato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata decisa nel merito dalla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    È stata esclusa la condanna aggravata, per mancanza dei presupposti di fatto e processuali.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non siano state analizzate tutte le singole risultanze istruttorie.
  • L'omessa pronuncia su una domanda restitutoria proposta in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e consente la cassazione della sentenza sul punto.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata deve essere esaminata dal giudice dell'impugnazione, se ritualmente proposta e documentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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