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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Milano, Sezione 2

per l’accertamento - dell’inerzia e del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Milano sull’istanza e segnalazione presentata dalla ricorrente in data 8 luglio 2025 P.G. n. 365454/2025 in riferimento all’intervento di cui alla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 - P.G. n. 278698/2022 del 18 maggio 2022; - e per la condanna del Comune di Milano, previa nomina di un Commissario ad acta, a concludere le verifiche richieste dalla ricorrente emettendo il dovuto provvedimento espresso in merito alle varie questioni sottoposte.

Giustizia amministrativa202504378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Milano sull'istanza di verifica e repressione dell'intervento edilizio realizzato sulla base di una SCIA alternativa al permesso di costruire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un'unità immobiliare confinante con il fabbricato interessato dall'intervento edilizio, dopo avere esaminato la documentazione acquisita mediante accesso agli atti, ha segnalato al Comune di Milano plurime criticità urbanistico-edilizie relative alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dalla società controinteressata. Con istanza dell'8 luglio 2025 ha chiesto al Comune, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, di verificare i requisiti e i presupposti della SCIA, di accertare l'effettiva data di inizio dei lavori e, eventualmente, di dichiarare la decadenza del titolo e reprimere l'abusività delle opere. Il Comune ha comunicato l'avvio delle verifiche, ma, nonostante il successivo sollecito, non ha adottato un provvedimento conclusivo. La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell'art. 31 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nell'ambito edilizio, l'autotutela prevista dall'art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 presenti caratteristiche peculiari, perché è connessa al dovere comunale di vigilanza sull'attività edilizia. Pertanto, quando il proprietario confinante, titolare di una posizione differenziata derivante dalla vicinitas, sollecita la verifica della legittimità di una SCIA, il Comune ha l'obbligo di rispondere e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La discrezionalità amministrativa riguarda il merito della verifica e l'eventuale sussistenza dei presupposti dell'autotutela, non l'an dell'obbligo di provvedere. La comunicazione di avvio delle verifiche e il successivo provvedimento di sospensione dei lavori, con imposizione della messa in sicurezza del cantiere, sono stati qualificati come atti endoprocedimentali e non conclusivi, dunque non idonei a determinare l'improcedibilità del ricorso. Il TAR ha ordinato al Comune di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando per l'eventuale inerzia successiva il Prefetto di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente. È stato precisato che l'obbligo di provvedere non impone al Comune di accogliere la denuncia del privato né di adottare misure repressive: qualora venga accertata la regolarità dell'intervento, il Comune dovrà comunque formalizzare tale esito in un provvedimento espresso, eventualmente impugnabile dal privato con ordinaria azione di annullamento. Le spese sono state poste a carico del Comune e della controinteressata, in misura di € 1.000,00 ciascuno, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    "l'autotutela di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990"

    In materia edilizia, il potere di verifica e autotutela sulla SCIA, sollecitato dal proprietario confinante, è collegato al dovere comunale di vigilanza e comporta l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    "la discrezionalità limitata solo alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies"

    La discrezionalità comunale concerne la verifica dei presupposti sostanziali dell'annullamento d'ufficio, ma non consente di omettere la risposta alla richiesta di intervento.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    "istanza e segnalazione ex art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001"

    La disposizione è richiamata quale base della segnalazione relativa all'esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    "s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001"

    Individua il titolo edilizio sulla cui legittimità il Comune era chiamato a svolgere la verifica richiesta.

  • art. 31 c.p.a.

    "può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a."

    Il proprietario confinante, in ragione della vicinitas e degli effetti diretti dell'eventuale abuso, è legittimato a proporre l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    "che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss."

    Il testo richiama il rito dell'ottemperanza in relazione all'esecuzione della pronuncia e alla nomina del commissario ad acta.

  • art. 29 c.p.a.

    "instaurando una ordinaria azione impugnatoria ex art. 29 cod. proc. amm."

    L'eventuale provvedimento espresso che accerti la regolarità dell'intervento deve essere contestato con ordinaria azione di annullamento, non mediante l'azione avverso il silenzio.

Massime di principio

  • Quando il proprietario di un immobile confinante segnala al Comune la possibile illegittimità di una SCIA edilizia e chiede l'esercizio dei poteri di vigilanza e autotutela, la vicinitas gli attribuisce una posizione differenziata e lo legittima ad agire contro il silenzio dell'amministrazione.
  • In materia edilizia, l'obbligo del Comune di provvedere sulla richiesta di verifica di una SCIA ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 deriva dalla connessione tra il potere di autotutela e il generale dovere di vigilanza sull'attività edilizia; tale obbligo sussiste anche se l'esito della verifica resta discrezionale.
  • La comunicazione di avvio delle verifiche, il preavviso di rigetto o un provvedimento interinale di sospensione dei lavori non esauriscono l'obbligo di provvedere, perché soltanto un atto conclusivo che definisca la fondatezza della pretesa supera il silenzio-inadempimento.
  • L'azione avverso il silenzio impone all'amministrazione di concludere il procedimento, ma non di adottare il provvedimento richiesto dal segnalante né di reprimere necessariamente l'intervento edilizio; il Comune conserva la competenza a valutare la legittimità dell'opera e i presupposti dell'autotutela.
  • Se la verifica comunale si conclude con l'accertamento della regolarità dell'intervento edilizio, il privato che si ritenga leso deve impugnare il provvedimento espresso con l'ordinaria azione di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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