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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33862/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non si pronuncia nel merito dei motivi di ricorso, poiché rileva che nelle more dell'udienza le parti hanno definito bonariamente la lite mediante accordo di conciliazione. Di conseguenza dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, espressamente anche in relazione alle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del lavoratore, dipendente dell'INPS, relativa alla remunerazione di un'attività di stima degli immobili inserita nelle pratiche di mutuo tra il terzo quadrimestre del 2010 e il secondo quadrimestre del 2012, attività considerata ulteriore rispetto alle mansioni affidate. Il giudice d'appello aveva confermato la decisione di primo grado accogliendo la pretesa di pagamento, ritenendo che si trattasse di un incarico professionale conferibile dall'Istituto e che dovesse interpretarsi in tal senso l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con svolgimento fuori orario di lavoro. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne specifica il contenuto. Prima della discussione, tuttavia, l'INPS ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, allegando l'accordo transattivo.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte d'appello aveva ritenuto che la norma consentisse di qualificare l'attività svolta come incarico professionale conferibile dall'amministrazione e remunerabile ad hoc, se espletato fuori dall'orario di lavoro. La Cassazione, però, non entra nel merito di tale interpretazione per intervenuta conciliazione.

Massime di principio

  • Quando le parti intervengono con una conciliazione successiva al ricorso per cassazione, il giudizio può essere dichiarato cessato nella materia del contendere, con assorbimento di ogni ulteriore esame delle censure proposte.
  • La cessazione della materia del contendere comporta che la Corte non si pronunci sul merito delle questioni giuridiche controverse, né sulla regolazione delle spese quando la definizione transattiva lo assorba o lo escluda secondo quanto rilevato nel provvedimento.
  • Nei conflitti relativi a compensi per attività svolte dal dipendente pubblico oltre le mansioni ordinarie, la qualificazione dell'incarico e la lettura dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 possono essere centrali, ma restano irrilevanti se la lite viene composta prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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