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Sentenza

Sentenza n. 1320/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del provvedimento, ignoti numero e data, con cui l'AGCOM ha riconosciuto alla dott.ssa -OMISSIS- due livelli stipendiali incrementali, in luogo dei quattro livelli da riconoscerle con decorrenza dall'1.1.2023, ex art. 2, commi 3 e 4, dell'Accordo siglato in data 6 aprile 2022 da AGCOM e OO.SS. in materia di previdenza integrativa e riconoscimento in funzione perequativa dei livelli (hic et inde, Accordo), allegato alla Delibera AGCOM n. -OMISSIS-/CONS; b) degli atti, se esistenti e non conosciuti, con cui l'AGCOM, in sede di applicazione dell'Accordo, ha stabilito di assegnare alla ricorrente, con decorrenza 1.1.2022, soltanto due livelli e non quattro; c) del provvedimento, se esistente e non conosciuto, con cui l'AGCOM ha regolato e disciplinato la posizione della ricorrente in relazione all'Accordo, se e nella parte in cui ha escluso la combinata applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'Accordo; d) in una agli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono, tra i quali, nei limiti di quanto d'interesse della ricorrente, i verbali, se esistenti e non conosciuti, relativi alle sedute della Commissione paritetica, nominata in seno all'AGCOM con la funzione di agevolare l'applicazione dell'Accordo, nonché delle eventuali decisioni, assunte nel corso delle stesse, in relazione alla posizione della ricorrente nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della dott.ssa -OMISSIS- all'applicazione, nel proprio interesse, dell'art. 2 commi 3 e 4 dell'Accordo ed al conseguente riconoscimento, in proprio favore, di n. 4 livelli stipendiali incrementali, con decorrenza dal primo gennaio 2022 (fermo il riconoscimento di un ulteriore livello, con decorrenza dal primo gennaio 2026, quest'ultimo così come testualmente riconosciuto all'art. 2 comma 4 dell'Accordo);

Giustizia amministrativa202300597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Attribuzione di due livelli stipendiali incrementali ai sensi dell’art. 2, punto 4, dell’Accordo sindacale del 6 aprile 2022, con mancato riconoscimento di ulteriori due livelli ai sensi del punto 3 della stessa disposizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento, anche non conosciuto, con cui l’AGCOM le aveva riconosciuto due livelli stipendiali incrementali con decorrenza 1° gennaio 2022, chiedendo l’annullamento degli atti applicativi dell’Accordo sindacale del 6 aprile 2022 e l’accertamento del diritto a ottenere complessivamente quattro livelli, mediante il cumulo dei benefici previsti dall’art. 2, punti 3 e 4, dell’Accordo. La dipendente sosteneva che la propria carriera integrasse entrambe le fattispecie: il servizio prestato in precedenza nella qualifica di operatore e l’appartenenza, alla data di efficacia dell’Accordo, alla qualifica di funzionario. La questione dedotta era quindi esclusivamente interpretativa e riguardava la cumulabilità dei due benefici perequativi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Applicando i criteri letterale e sistematico di interpretazione degli accordi, il Collegio ha ritenuto che l’art. 2, punti 3 e 4, individui categorie di personale alternative e non sovrapponibili, attraverso il criterio cronologico dell’ingresso nei ruoli: il punto 3 riguarda il personale entrato nei ruoli dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, mentre il punto 4 riguarda il personale entrato nei ruoli dal 1° gennaio 2011. La medesima persona non può quindi rientrare contemporaneamente in entrambe le finestre temporali. La struttura dell’articolo, che disciplina anche autonomamente il mutamento di qualifica al punto 5, conferma la natura non cumulabile dei diversi meccanismi di riallineamento. Il cumulo determinerebbe una duplicazione del beneficio perequativo, incompatibile con la funzione compensativa dell’Accordo. Il Tribunale ha inoltre escluso che la ricorrente potesse ottenere livelli riferiti alla precedente qualifica di operatore, poiché il passaggio a funzionario aveva comportato un nuovo inquadramento professionale e l’assoggettamento al distinto sistema economico della qualifica acquisita. I due livelli già riconosciuti ai sensi del punto 4 esauriscono pertanto il trattamento perequativo spettante. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura meramente interpretativa della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2, punti 3 e 4, Accordo AGCOM-OO.SS. del 6 aprile 2022

    Il punto 3 si riferisce al personale entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010; il punto 4 riguarda il personale entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011.

    Le fattispecie sono individuate mediante finestre temporali alternative e non cumulabili; il beneficio riconosciuto ai sensi di uno dei punti esaurisce il trattamento perequativo spettante.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione dell’Accordo deve muovere dal significato letterale delle clausole; il dato testuale prevale quando è chiaro.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate coordinandole nell’ambito dell’intero assetto negoziale; la struttura complessiva dell’art. 2 conferma l’alternatività dei benefici.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata redatta in forma semplificata, trattandosi di questione meramente interpretativa.

Massime di principio

  • Quando un accordo sindacale individua benefici perequativi mediante categorie di personale definite da finestre temporali alternative, le relative fattispecie non sono cumulabili se il testo non prevede espressamente la sommatoria dei benefici.
  • L’interpretazione di un accordo sindacale deve privilegiare il criterio letterale e, in coordinamento, quello sistematico; il ricorso a ulteriori criteri ermeneutici è necessario solo quando il testo e la struttura complessiva dell’accordo lasciano margini di ambiguità.
  • Il mutamento di qualifica durante il rapporto di impiego determina l’inserimento del dipendente in un distinto sistema di classificazione e progressione economica; non possono essere riconosciuti incrementi retributivi fondati su una qualifica professionale non più rivestita, salvo specifica previsione dell’accordo applicabile.
  • Un beneficio perequativo non può essere cumulato con altro beneficio avente la medesima funzione quando il cumulo comporterebbe una duplicazione del vantaggio e altererebbe l’equilibrio complessivo dell’accordo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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