Cassazione Civile, Ordinanza n. 16702/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata della lite e del pagamento degli importi dovuti. Ha quindi dichiarato estinto il processo e cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, ha applicato l'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, ponendole a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva rigettato, previa riunione, gli appelli dell'Ufficio in una controversia relativa ad avvisi di accertamento di secondo livello emessi per le annualità d'imposta 2004 e 2005 nei confronti della società consolidante di un gruppo fiscale. La lite traeva origine da contestazioni sulla corretta contabilizzazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni, già affrontate in un distinto contenzioso sugli avvisi di primo livello emessi verso la società consolidata. Le società controricorrenti hanno poi chiesto la sospensione del giudizio e la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, depositando la relativa domanda e le quietanze di pagamento. L'Agenzia ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione per cessata materia del contendere, in considerazione della regolarità della definizione agevolata attestata dalla Direzione regionale.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
pubblica udienza del 03 maggio 2022 ex art. 23, comma 8 -bis
norma processuale richiamata per la trattazione camerale/da remoto della causa, senza incidenza sul merito della decisione
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 conv. dalla L. n. 136/2018
sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo
la presentazione della domanda di definizione agevolata comporta la sospensione del giudizio
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
le spese, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.119/2018, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
in caso di definizione agevolata della lite, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita con accesso alla procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La tempestiva presentazione della domanda di definizione e la prova del pagamento degli importi dovuti sono elementi decisivi per verificare la regolarità della definizione della lite.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso sul merito dell'accertamento.
- La disciplina speciale sulla definizione delle liti pendenti può incidere anche sul regime delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la previsione normativa richiamata.
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