Cassazione Penale, Sentenza n. 19486/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia sostenendo la violazione di legge (art. 709 c.p.p.), per avere la Corte disposto erroneamente la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione: secondo il ricorrente la competenza a disporre la sospensione della consegna è di natura amministrativa e appartiene al Ministro della giustizia, non all'autorità giurisdizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte che disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione, eliminando tale disposizione. Ha confermato implicitamente la declaratoria di accoglimento della richiesta di estradizione (la Corte territoriale aveva già ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla normativa e dalle convenzioni internazionali), e ha ordinato alla cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Art. 709 cod. proc. pen.
La competenza a disporre la sospensione della consegna di un estradando per la pendenza di procedimenti o per l'esecuzione di pene in Italia appartiene alla fase amministrativa (Ministero della giustizia) e non alla fase giurisdizionale; il giudice può pronunciarsi sulla delibazione dell'istanza di estradizione ma non sulla sospensione amministrativa della consegna.
Convenzione europea di estradizione (Parigi, 1957)
ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300
La Corte ha ritenuto che le condizioni di fondo per l'estradizione siano soddisfatte secondo la Convenzione; la Convenzione non esclude che decisioni esecutive o di sospensione siano adottate da autorità amministrative nazionali.
Accordo aggiuntivo Italia-Albania
ratificato con legge 14 giugno 2011 n. 97
Fornisce la base bilaterale per la cooperazione in materia di estradizione tra Italia e Albania; la sua applicazione è compatibile con la delibazione giudiziale favorevole da parte dell'autorità italiana.
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
art. 203 disposizioni attuative c.p.p.
Prevede gli adempimenti comunicativi e procedurali a carico della cancelleria successivi alla pronuncia sulla estradizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 9681 del 26/01/2022 (Rv. 282943-01); Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019 (Rv. 276478-01); Sez. 1, n. 416 del 18/02/1983 (Rv. 158190)
Orientamento consolidato secondo cui la sospensione della consegna per pendenza di procedimenti o per l'esecuzione di pene in Italia è di competenza ministeriale; la pendenza di procedimenti in Italia non impedisce la delibazione giudiziale favorevole all'estradizione.
Massime di principio
- La fase giurisdizionale decide sulla sussistenza delle condizioni per l'estradizione (delibazione), mentre le questioni relative alla sospensione, consegna temporanea o esecuzione di pena all'estero appartengono alla fase amministrativa di competenza del Ministro della giustizia.
- La pendenza di un procedimento penale in Italia o l'esistenza di una pena da scontare nel territorio italiano non impediscono al giudice di pronunciare l'accoglimento della richiesta di estradizione; tuttavia tali circostanze possono giustificare una successiva decisione amministrativa di sospensione della consegna.
- Se l'autorità giudiziaria dispone comunque la sospensione dell'esecuzione della consegna, la decisione è viziata per incompetenza e potrà essere annullata dalla Corte di legittimità senza necessità di rinvio.
- In procedimenti di estradizione occorre distinguere chiaramente gli accertamenti di natura giurisdizionale (esistenza di prova e condizioni convenzionali/legislative) e le valutazioni di opportunità/esecutive spettanti all'amministrazione; le relative comunicazioni devono seguire le prescrizioni procedurali (es. adempimenti di cancelleria ex art. 203 disp. att. c.p.p.).
- In situazioni analoghe il difensore o l'autorità richiedente devono prevedere che, anche in presenza di procedimenti pendenti in Italia, l'istanza di estradizione può essere accolta dal giudice e che qualsiasi sospensione dipenderà da provvedimento ministeriale e non da ordine del giudice.
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