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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01739/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per crediti iscritti a ruolo in varie cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto. L'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo decorso il termine breve di impugnazione: secondo il giudice di merito, la sentenza di primo grado, notificata presso la sede dell'agente e non al difensore costituito, avrebbe fatto decorrere il termine di 60 giorni ex art. 51 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia ricorrente per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. nonché degli artt. 11, 12, 38 e 51 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica della sentenza eseguita presso la propria sede, anziché presso il procuratore costituito e domiciliatario, non era idonea a far decorrere il termine breve e che restava quindi applicabile il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza, nel caso rispettato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in fattispecie identica, la notifica della sentenza effettuata direttamente all'agente della riscossione e non al difensore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Ha richiamato il principio per cui, anche dopo la modifica dell'art. 11 d.lgs. 546/1992, l'agente della riscossione che si avvalga della difesa tecnica resta soggetto alle regole di notificazione degli artt. 170 e 326 c.p.c., tramite il rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l'esame dell'appello dell'Agenzia e per la regolazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 170 c.p.c. per sostenere che la notificazione della sentenza deve essere eseguita al difensore costituito per far decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 170 c.p.c.

    La Corte lo applica, per effetto del rinvio del processo tributario al codice di procedura civile, nel senso che la sentenza notificata alla parte personalmente e non al difensore non fa decorrere il termine breve.

  • art. 326 c.p.c.

    È richiamato come norma che disciplina il termine breve di impugnazione, applicabile anche nel processo tributario tramite il rinvio dell'art. 38 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come termine lungo di impugnazione, che resta applicabile quando la notificazione della sentenza non sia idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    La modifica del 2014 non esclude che l'agente della riscossione, pur potendo stare in giudizio direttamente o tramite struttura sovraordinata, continui a potersi avvalere della difesa tecnica con le conseguenze in tema di notificazione degli atti al difensore.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per confermare che l'agente della riscossione può comunque avvalersi della difesa tecnica, con applicazione delle regole sulle notifiche al procuratore costituito.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per il regime dell'impugnazione nel processo tributario, coordinato con il termine breve di cui all'art. 326 c.p.c.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio di merito era stato applicato come termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza; la Cassazione ne corregge l'applicazione affermando che il termine non decorre se la sentenza non è notificata al difensore costituito.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È il rinvio al codice di procedura civile che consente l'applicazione degli artt. 170 e 326 c.p.c. al processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza eseguita direttamente alla parte personalmente o presso la sua sede, anziché al difensore costituito e domiciliatario, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
  • La possibilità per l'agente della riscossione di stare in giudizio direttamente non esclude, quando sia assistito da difesa tecnica, l'applicazione delle regole codicistiche sulle notificazioni al procuratore costituito.
  • In presenza di una notificazione della sentenza non conforme alle forme richieste per la parte assistita da difensore, resta applicabile il termine lungo di impugnazione.
  • Nel processo tributario le norme speciali vanno coordinate con il rinvio al codice di procedura civile, sicché gli artt. 170 e 326 c.p.c. operano anche per le impugnazioni delle sentenze tributarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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