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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19954/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame del sequestro preventivo di somme di denaro complessive trovate addosso e nell'autovettura dell'indagato. Il ricorrente contestava che: a) il mero possesso di ingenti somme (C 26.895,00 in tasche e borsello; C 70.000,00 nel baule sotto la ruota di scorta) non dimostra occultamento della provenienza illecita; b) l'assenza di elementi investigativi o indizi sulla destinazione estera o su intenzioni di impiego rende infondata l'accusa di riciclaggio; c) la discrepanza fra somme e redditi dichiarati è solo una presunzione non idonea a fondare il fumus commissi delicti; d) il decreto di sequestro indicava in modo generico reati tributari come delitto presupposto senza individuare la tipologia specifica, e anzi lasciava intendere che l'indagato potesse avere concorso nel presunto reato presupposto, con conseguenze sulla configurabilità del reato di riciclaggio; e) infine si eccepiva violazione del principio di proporzionalità del sequestro preventivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato; ha ritenuto che il Tribunale non abbia individuato adeguatamente la tipologia del delitto presupposto nonostante l'obbligo, e che il mero possesso non sia sufficiente senza elementi che colleghino le somme a un preciso reato. Inoltre è stato osservato che l'ipotesi che l'indagato abbia partecipato al delitto presupposto esclude la configurabilità del reato di riciclaggio ai sensi della clausola di riserva di legge. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida del sequestro del GIP del 23/12/2023, disponendo la restituzione immediata delle somme sequestrate all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte richiama la clausola di riserva: se l'indagato ha partecipato al reato presupposto, ciò può escludere la configurabilità del reato di riciclaggio. Inoltre l'articolo richiede che sia individuata la tipologia del delitto presupposto quale provenienza delittuosa degli asset sottoposti a sequestro

  • principio di proporzionalità del sequestro preventivo

    Il sequestro preventivo deve rispettare il rapporto tra il profitto/valore dei beni soggetti a vincolo e la presunta illiceità; non può fondarsi su mere presunzioni prive di riscontri investigativi

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri)

    Confermato il principio che, pur non essendo necessario ricostruire tutti gli estremi storici del delitto presupposto, è comunque necessario individuare la tipologia di reato da cui provengono le cose sottoposte a sequestro; il mero possesso non giustifica automaticamente il sequestro per riciclaggio

Massime di principio

  • Per configurare il reato di riciclaggio e giustificare un sequestro preventivo occorre indicare la tipologia del reato presupposto; non basta la generica asserzione di provenienza delittuosa
  • Il mero possesso di ingenti somme di denaro non costituisce di per sé prova del riciclaggio senza elementi investigativi che colleghino il denaro a un preciso delitto
  • La collocazione del denaro (tasche, borsello, vano sotto la ruota di scorta) deve essere valutata nel contesto: serve dimostrare che la collocazione era finalizzata a occultare la provenienza illecita, non può essere spiegata con ragioni cautelative o legittime
  • La discrepanza tra importi sequestrati e redditi dichiarati è una presunzione che richiede riscontri esterni per diventare indice idoneo a fondare misure cautelari
  • Se emergono elementi che lascino intendere la partecipazione dell'indagato al reato presupposto, la procedibilità per riciclaggio può essere esclusa in virtù della clausola di riserva prevista dalla normativa
  • Il tribunale deve valutare la proporzionalità del sequestro e motivare il nesso tra beni sottoposti a vincolo e presunto profitto del reato, non potendo rinviare tale valutazione a fasi successive senza adeguata istruttoria

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