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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15184/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo: errata applicazione della legge penale e illogicità della motivazione nel calcolo della pena. Lamentato che i giudici di merito abbiano determinato la pena base sulla cornice edittale prevista per la fattispecie aggravata (art. 624-bis, comma 3 c.p.), nonostante l'aggravante contestata (art. 61 n.5 c.p.) fosse stata in concreto neutralizzata dal giudizio di comparazione con le attenuanti generiche; mancata effettuazione, nelle motivazioni, del necessario bilanciamento tra aggravante e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha annullato la determinazione della pena delle sentenze impugnate e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sulla determinazione della pena, sulla base dei principi di diritto richiamati (in particolare obbligo del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e disciplina dell'effetto speciale ex art. 63 c.p.). Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato (responsabilità sostanziale confermata).

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Disciplina il furto con strappo e le relative cornici edittali: comma 2 definisce la fattispecie base (cornice da anni 4 a 7 e multa indicativa), comma 3 prevede una cornice maggiorata in presenza di aggravanti indicate dall'art. 625 o dall'art. 61 (cornice da anni 5 a 10 e multa maggiorata). La Corte osserva che la corretta applicazione richiede attenzione alla cornice effettivamente operante dopo il giudizio di comparazione con le attenuanti.

  • art. 625 cod. pen.

    Elenca talune circostanze aggravanti 'privilegiate' che, se presenti, comportano la speciale regolazione della pena prevista dal comma 3 dell'art. 624-bis; la sentenza ricorda che il riferimento alle circostanze privilegiate è distinto dalle aggravanti comuni dell'art. 61.

  • art. 61 cod. pen. (n.5 richiamato)

    Contiene aggravanti comuni; l'art. 61 n.5 è stata ritenuta applicabile nel caso concreto ma, trattandosi di aggravante comune e non di quelle 'privilegiate' dell'art. 625, è necessario procedere al bilanciamento con le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti: il giudice deve bilanciare le stesse valutandone equivalenza, prevalenza o minor valore; nella specie la mancata motivazione sul bilanciamento è motivo di annullamento parziale.

  • art. 63 cod. pen. (terzo e quarto comma)

    Stabilisce la disciplina dell'effetto speciale delle aggravanti che comportano un aumento superiore a un terzo: l'aumento (o la diminuzione) per altre circostanze non opera sulla pena ordinaria ma sulla pena stabilita per la circostanza stessa; in caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, si computa obbligatoriamente la sola più grave. La Corte richiama questa regola per chiarire come trattare gli aumenti e le diminuzioni nel calcolo della pena.

  • art. 624 c.p.p. (citazione procedurale presente)

    Nel provvedimento è richiamata la norma procedurale che consente di dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità; la Cassazione ha quindi annullato solo la parte sanzionatoria mantenendo ferma la condanna penale.

Massime di principio

  • Se in presenza di aggravanti comuni (art. 61) e attenuanti generiche il giudice deve effettuare un esplicito giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.; la semplice affermazione dell'una o dell'altra circostanza senza il bilanciamento motivato rende viziato il calcolo della pena.
  • Quando un'aggravante produce effetto speciale (aumento superiore a un terzo) occorre applicare le regole dell'art. 63 c.p.: l'aumento o la diminuzione per altre circostanze opera sulla misura stabilita per la circostanza speciale e non sulla pena ordinaria.
  • Le cornici edittali devono essere indicate e applicate correttamente secondo la fattispecie effettivamente operante dopo il giudizio di comparazione: non è corretto mescolare il minimo di una disposizione con il massimo di un'altra senza spiegazione logica.
  • La Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e rimandare la determinazione della pena ad altra sezione di merito, confermando nel contempo l'affermazione di responsabilità quando essa sia irreprensibile.
  • Le motivazioni delle sentenze devono rendere chiaro il percorso logico del calcolo della pena (cornice scelta, eventuali scostamenti dal minimo/massimo e valore percentuale delle riduzioni per attenuanti/rito), tanto da permettere ai giudici superiori di verificare la correttezza del computo.
  • Nel caso di riconoscimento simultaneo di aggravanti e attenuanti il giudice non può presumere implicitamente il risultato del bilanciamento: serve una valutazione esplicita e confrontabile in sede di impugnazione.

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