Ordinanza n. 9062/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Sede Diplomatica a Islamabad sulla richiesta di convocazione al fine di formalizzare l’istanza di visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione per formalizzare un'istanza di visto per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di convocazione necessaria a formalizzare l'istanza di visto per lavoro subordinato, dopo l'ottenimento di un nulla osta nominativo dal competente Sportello unico per l'immigrazione di Como. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, poiché l'azione è stata proposta dal potenziale datore di lavoro anziché dal lavoratore interessato a formalizzare la domanda di visto.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda avverso il silenzio. Rilevata d'ufficio la possibile carenza di legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro, ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione. Ha fissato la successiva udienza camerale al 3 novembre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve consentire alle parti di presentare memorie prima della definizione della controversia; nel caso concreto il termine è stato fissato in trenta giorni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima di adottare la decisione definitiva, ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio relativo alla convocazione finalizzata alla formalizzazione di una domanda di visto per lavoro subordinato, la legittimazione attiva può costituire una questione decisiva quando il ricorso sia proposto dal potenziale datore di lavoro anziché dal lavoratore interessato alla presentazione della domanda di visto.
Come è indicizzato
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