Cassazione Civile, Ordinanza n. 34975/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originaria aveva ad oggetto la domanda di accertamento del diritto ai benefici economici previsti dalla legge n. 266/2005 per la qualità di vittima del dovere, con richiesta di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di diniego. Dopo il rigetto del precedente ricorso per cassazione, il soccombente ha proposto revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la decisione impugnata avesse erroneamente presupposto l'insussistenza di un fatto decisivo, e cioè che egli non avesse operato in una missione di contrasto alla criminalità ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. a), della legge n. 266/2005. A suo dire tale circostanza sarebbe stata invece smentita da documenti agli atti, in particolare da una relazione del Generale Mazzieri. I Ministeri hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto errore non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione delle circostanze di causa e l'apprezzamento svolto dalla precedente ordinanza. La relazione invocata dal ricorrente, per come richiamata, esprimeva a sua volta una valutazione sui requisiti per il beneficio e non un fatto storico nudo e immediatamente percepibile; inoltre non risultava neppure che tale documento fosse stato depositato nel giudizio di cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo come erronea percezione di un fatto di causa, non come errore valutativo o interpretativo; deve riguardare un fatto incontestato, essere decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti.
art. 391-bis c.p.c.
Costituisce il rimedio per chiedere la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ma solo nei limiti rigorosi propri dell'errore di fatto revocatorio.
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai vizi processuali; la Corte non lo considera decisivo perché la censura, sostanzialmente, attiene a una rivalutazione del merito.
art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005
Disciplina i benefici economici per le vittime del dovere o soggetti equiparati; la precedente decisione aveva escluso la ricorrenza dei presupposti fattuali per il riconoscimento.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione richiede la supposizione di un fatto la cui esistenza o inesistenza sia incontrovertibilmente esclusa o provata dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l'apparenza della falsa percezione del fatto, miri in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie o l'apprezzamento giuridico compiuto dalla Corte.
- Per essere decisivo, l'errore revocatorio deve emergere in modo immediato dal solo confronto tra decisione impugnata e atti interni del giudizio di cassazione, senza bisogno di ulteriori indagini o argomentazioni.
- La revocazione della decisione di legittimità non può fondarsi su documenti che esprimano a loro volta valutazioni o giudizi tecnico-apprezzativi, poiché l'errore deve riguardare un fatto storico nudo e non una inferenza valutativa.
- La censura revocatoria è inammissibile se il documento asseritamente trascurato non risulta nemmeno depositato nel giudizio di cassazione oggetto della revocazione.
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