Cassazione Penale, Sentenza n. 36925/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, pur avendo convalidato l'arresto per la violazione del divieto di reingresso previsto dal provvedimento di respingimento, ha respinto la richiesta di misura cautelare (divieto di dimora) e ha restituito gli atti al Pubblico ministero. Il Procuratore deduceva violazione di legge (artt. 449, comma 3; 558, comma 6 c.p.p.) e l'abnormità dell'atto per indebita regressione del procedimento, sostenendo che la restituzione degli atti impediva l'ordinario esercizio dell'azione penale e l'immediata celebrazione del giudizio direttissimo previsto dopo la convalida dell'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, qualificando l'ordinanza come 'abnorme' nella sua dimensione funzionale perché imponeva al Pubblico ministero un diverso e non consentito modo di esercizio dell'azione penale, determinando una stasi e l'impossibilità di proseguire secondo i termini previsti per il giudizio direttissimo. La sentenza annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998, art.10
comma 2-bis e 2-quinquies (richiamati come fattispecie integranti il reato contestato all'indagato)
Gli articoli sono stati richiamati per definire il reato (reingresso in violazione di provvedimento di respingimento/accompagnamento alla frontiera). La Corte non discute la qualificazione del fatto rispetto alla norma sull'immigrazione, ma si concentra sulle conseguenze processuali della convalida dell'arresto.
cod. proc. pen., art.449
"si proceda a giudizio direttissimo, quando l'arresto in flagranza è stato convalidato, attraverso la presentazione dell'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto (e sempre che ciò non pregiudichi gravemente le indagini)"
La Corte interpreta l'art.449 come prescrittivo rispetto alla modalità accelerata di esercizio dell'azione penale dopo convalida dell'arresto (giudizio direttissimo entro 30 giorni), indipendentemente dall'esistenza di misure cautelari; pertanto l'atto del giudice che costringe il PM a un diverso esito configurerebbe abnormità funzionale.
cod. proc. pen., art.558, comma 6
Richiamato nel motivo di ricorso: concerne profili relativi ai poteri del giudice in udienza e alla fase procedurale; la Corte affronta il vizio di abnormità e la illegittima regressione del procedimento lamentata dal P.M., riconoscendo che certi provvedimenti del giudice possono impedire l'ordinario esercizio dell'azione penale.
d.l. n.137/2020, art.23
Citato in relazione alla requisitoria scritta resa dal Pubblico ministero (norma che ha consentito la produzione di atto scritto del PM in sede di cassazione). Non è centrale nella decisione sulla abnormità, ma è richiamato nel procedimento formale.
Massime di principio
- La convalida dell'arresto in flagranza avvia il procedimento per il giudizio direttissimo (presentazione in udienza entro 30 giorni), procedimento che non è subordinato all'applicazione di una misura cautelare: il giudice non può sottrarre il caso a tale percorso con provvedimenti che determinino la stasi del processo.
- Un provvedimento giudiziario è 'abnorme' quando, sebbene formalmente rientrante nelle competenze, impone al pubblico ministero di adottare modalità di esercizio dell'azione penale incompatibili con le norme processuali o provoca l'impossibilità di proseguire il processo.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso atti giudiziari che impongano adempimenti che rendano inevitabile la violazione di norme processuali o che determinino un atto nullo futuro, poiché altrimenti gli sarebbe imposto di conformarsi a comportamenti illegittimi.
- L'annullamento senza rinvio è adottabile quando il vizio è tale da richiedere la rimozione immediata dell'atto impugnato e il riavvio del procedimento dalla fase utile, con ritorno degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- Nelle ipotesi che coinvolgono reati connessi all'immigrazione (es. violazione di divieto di reingresso), la qualificazione del fatto e la tutela delle garanzie processuali devono essere valutate separatamente: la regolarità procedurale (termine per direttissimo, competenze) non può essere sacrificate in presenza di convalida dell'arresto.
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