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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34433/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo una cessionaria aveva ottenuto l’ammissione, con privilegio, del credito del proprio dante causa, sindaco della società poi fallita, per compensi maturati per l’attività svolta negli anni 2011-2012. La curatela aveva contestato il credito deducendo, da un lato, l’inadempimento del sindaco ai doveri di vigilanza e controllo imposti dalla legge e, dall’altro, l’insussistenza o il difetto di prova anche del quantum; inoltre aveva invocato la compensazione con un proprio controcredito. Il Tribunale aveva ritenuto che la prestazione fosse stata resa, aveva escluso contestazioni sul quantum in sede di verifica e aveva negato la compensazione giudiziale. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento ex art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 1460 c.c. e degli artt. 2403 e 2407 c.c. per avere ritenuto dovuto il compenso nonostante l’allegato inadempimento del sindaco; violazione delle norme concorsuali e dell’art. 2697 c.c. per avere considerato preclusa la contestazione del quantum; omesso esame di fatti decisivi relativi alle condotte ascritte al sindaco.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi, ritenendo assorbito il quarto. Ha affermato che il Tribunale non si era pronunciato sull’eccezione di inadempimento/inesatto adempimento della curatela, che tale eccezione imponeva alla controparte di provare l’esatto adempimento del sindaco ai doveri di controllo e vigilanza, e che la contestazione del quantum proposta nel giudizio di opposizione era ammissibile perché nel procedimento concorsuale l’art. 99, comma 7, l.fall. consente nuove eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento integra vizio denunciabile in cassazione quando il giudice non esamini il reale contenuto della contestazione proposta dalla parte

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento può essere fondata anche sull’inesatto adempimento; una volta sollevata, il creditore deve dimostrare il proprio esatto adempimento o la mancata scadenza dell’obbligazione

  • art. 2403 c.c.

    richiamato come fonte dei doveri di controllo e vigilanza del collegio sindacale, la cui violazione era stata dedotta dalla curatela

  • art. 2407 c.c.

    richiamato come norma che disciplina la responsabilità dei sindaci e i relativi doveri nell’esercizio dell’incarico

  • art. 93 l.fall.

    comma 3, n. 2 e n. 3; comma 6

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della domanda di insinuazione al passivo e dei requisiti dell’istanza di ammissione

  • art. 99 l.fall.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo sono ammissibili eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto a quelle formulate nella verifica del passivo

  • art. 2402 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo al credito del sindaco, in collegamento con la disciplina del compenso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova: chi eccepisce l’inadempimento allega il fatto, mentre la controparte deve provare l’esatto adempimento

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi, poi ritenuto assorbito

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio anche se non sollevate nella fase di verifica del passivo, ai sensi dell’art. 99, comma 7, l.fall.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. comprende non solo la mancata esecuzione, ma anche l’inesatto adempimento della prestazione.
  • Quando è sollevata un’eccezione di inadempimento, l’onere di provare l’esatto adempimento grava sulla parte che pretende la prestazione o il pagamento.
  • Se la contestazione riguarda il mancato rispetto di doveri legali di vigilanza e controllo di un organo sociale, il giudice deve esaminare specificamente tale profilo e non può limitarsi a rilevare che la prestazione sia stata materialmente svolta.
  • Nel procedimento di verifica del passivo, la contestazione del quantum può essere riproposta in opposizione se formulata specificamente nel rispetto delle regole del rito concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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