Sentenza del 19/09/2016 n. 7084 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI PERSONE - Cessazione - Effetti dell'accertamento su società e soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la legittimità degli avvisi di accertamento notificati dopo la cessazione della società. La società sosteneva che, con l'estinzione conseguente alla cancellazione, non potesse più essere destinataria di un valido accertamento. I soci contestavano inoltre la possibilità di essere chiamati a rispondere dei debiti tributari della società estinta.
La decisione
L'accertamento notificato alla società dopo la sua cessazione è stato ritenuto illegittimo, poiché la società era già estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c. La medesima conclusione non si applica però ai soci illimitatamente responsabili: nei loro confronti opera l'art. 2312 c.c., che mantiene la responsabilità personale per i debiti sociali, inclusi quelli tributari. Pertanto, l'Amministrazione può far valere nei confronti dei soci la pretesa fiscale, pur non potendo validamente notificare l'accertamento alla società già estinta. La decisione riguarda una cessazione anteriore alla novella dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La norma disciplina gli effetti dell'estinzione delle società, in particolare delle società di capitali, e impedisce di notificare validamente un accertamento a una società già cessata ed estinta.
Art. 2312 c.c.
I creditori della società, se la liquidazione della società si è compiuta, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.
Per le società di persone, la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili sopravvive alla cessazione della società e comprende anche i debiti tributari.
Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
La disposizione ha introdotto una disciplina speciale sugli effetti fiscali della cancellazione delle società, ma non si applica alla cessazione societaria anteriore alla sua entrata in vigore esaminata nella sentenza.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento notificato a una società di persone già cancellata ed estinta può essere illegittimo nei confronti della società, perché manca un soggetto giuridico destinatario dell'atto.
- L'estinzione della società non elimina automaticamente la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali, compresi quelli fiscali.
- Occorre distinguere sempre tra la validità dell'accertamento notificato alla società e la possibilità di agire autonomamente nei confronti dei soci.
- Per valutare il caso concreto sono decisive la data di cancellazione della società, la data di notifica dell'accertamento, il tipo societario e l'eventuale applicabilità della disciplina transitoria o speciale introdotta dal d.lgs. 175/2014.
- La pronuncia riguarda una cessazione anteriore alla novella normativa: per cessazioni successive, gli effetti fiscali della cancellazione devono essere verificati alla luce dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014.
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