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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30631/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propose incidente di esecuzione chiedendo l'eliminazione della porzione di pena corrispondente a reati che, secondo lui, erano riconducibili agli artt. 323 (abuso d'ufficio) e 346-bis (traffico di influenze) del codice penale italiano, in quanto, con la legge n. 114/2024 il reato di abuso d'ufficio era stato abrogato e il reato di traffico di influenze era stato modificato; dedusse che, per effetto delle modifiche legislative, la porzione di pena conseguente a tali fattispecie sarebbe divenuta illegale e andrebbe rideterminata. Inoltre censurò la Corte territoriale per avere ritenuto preclusive le verifiche di merito alla stregua degli artt. 730 e ss. c.p.p. e per non aver valutato nel merito l'istanza ai sensi degli artt. 666-673 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, nella sentenza di riconoscimento della condanna rumena (n. 807/2019), aveva già qualificato le condotte come riconducibili agli artt. 416, 110, 318 e 319 c.p. (associazione per delinquere e corruzione) e non agli artt. 323 e 346-bis c.p.; pertanto l'incidente di esecuzione era lo strumento inappropriato per contestare la qualificazione operata dal giudice italiano. Eventuali censure sulla qualificazione dovevano essere proposte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di riconoscimento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 10

    1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana; b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso l'Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna; c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione; d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4; e) il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11; f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 5. (...) 5. Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento. ...

    La Corte ha ricordato che il giudice italiano deve preliminarmente identificare la fattispecie astratta dell'ordinamento interno cui ricondurre il fatto della sentenza straniera e verificare la compatibilità della pena; tale qualificazione è decisiva per l'esecuzione in Italia.

  • Legge n. 114 del 9 agosto 2024

    Norma che ha abrogato il reato di abuso d'ufficio e ha riformato il reato di traffico di influenze.

    Il ricorrente invocava gli effetti di tale norma per sostenere l'illegittimità della porzione di pena; la Corte però ha ritenuto che, poiché la sentenza di riconoscimento non aveva qualificato le condotte come rientranti negli artt. 323 e 346-bis c.p., le modifiche legislative non potevano essere impugnate con un incidente di esecuzione.

  • Codice penale, art. 416

    Associazione per delinquere.

    La Corte d'appello aveva ricondotto le condotte a tale fattispecie (unitamente agli artt. 110, 318, 319), e la Cassazione ha ritenuto vincolante tale qualificazione ai fini dell'esecuzione.

  • Codice penale, artt. 110, 318, 319

    Art. 110 (concorso di persone nel reato), art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), art. 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio).

    La Corte territoriale ha qualificato la condotta rumena come corruzione e concorso, e la Cassazione ha confermato che la contestazione della qualificazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per cassazione contro la sentenza di riconoscimento.

  • Codice penale, art. 323

    Il ricorrente sosteneva che la condotta era stata anche classificata come abuso d'ufficio; la Cassazione ha osservato che nella sentenza di riconoscimento non risultava tale qualificazione, perciò la doglianza non poteva essere affrontata con incidente di esecuzione.

  • Codice penale, art. 346-bis

    Analogamente, la Corte ha rilevato che la qualificazione ai sensi dell'art. 346-bis non figura nella decisione di riconoscimento e non può essere rimessa all'incidente di esecuzione.

  • Codice di procedura penale, artt. 730 e ss.

    Norme sul riconoscimento delle sentenze straniere e sulle relative preclusioni procedurali.

    La Corte di merito aveva richiamato tali preclusioni per escludere verifiche meritorie in sede d'incidente di esecuzione; la Cassazione ha confermato che, una volta operata la qualificazione nella sentenza di riconoscimento, le censure sulla qualificazione vanno esperite con i rimedi ordinari (es. ricorso per cassazione).

  • Codice di procedura penale, artt. 666-673

    Norme relative all'incidente di esecuzione e alle sue modalità (richiamate dal ricorrente come base della censura).

    Il ricorrente invocava questi articoli per chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione sulla illegittimità della pena; la Corte ha ritenuto lo strumento inadeguato rispetto alla contestazione della qualificazione già operata nella sentenza di riconoscimento.

Massime di principio

  • Il giudice che riconosce per l'esecuzione una sentenza straniera deve prima individuare la fattispecie astratta dell'ordinamento interno cui ricondurre il fatto e poi valutare la compatibilità della pena con la normativa italiana (d.lgs. 161/2010, art.10).
  • Se la sentenza di riconoscimento ha già qualificato le condotte secondo specifiche fattispecie interne, le contestazioni sulla qualificazione devono essere svolte con i rimedi ordinari (es. ricorso per cassazione) contro la sentenza di riconoscimento e non mediante incidente di esecuzione.
  • Le modifiche legislative sopravvenute nel diritto interno (es. abrogazione o riforma di reati) non determinano automaticamente l'illegittimità di una pena riconosciuta per esecuzione senza che sia contestata la qualificazione originaria nella sede e con gli strumenti procedurali appropriati.
  • L'incidente di esecuzione è uno strumento finalizzato a questioni specifiche sull'esecuzione e non è appropriato per riallocare o riformulare la qualificazione penale già deciso nella pronuncia di riconoscimento.
  • Se si ritiene che vi sia un errore manifesto nella categoria di reato indicata nel certificato o nella sentenza di riconoscimento, tale vizio può essere valutato dal giudice dell'esecuzione, ma le censure generiche sulla qualificazione richiedono i mezzi di impugnazione ordinari.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre un incidente di esecuzione verificare con attenzione il testo della sentenza di riconoscimento e, se la qualificazione dei reati è già espressa, valutare tempestivamente il ricorso per cassazione contro quella decisione.

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