Cassazione Civile, Ordinanza n. 14949/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, all’esito di indagini sulla movimentazione bancaria, l’Amministrazione aveva determinato presuntivamente il reddito IRPEF di un contribuente per l’anno 2007, contestando e disconoscendo alcune poste passive e ritenendo non giustificati diversi versamenti, prelievi e pagamenti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata ulteriormente riformata solo in relazione ad alcuni versamenti in contanti ritenuti non tassabili perché collegati a un precedente prelievo sul medesimo conto, mentre il resto della pretesa erariale era stato confermato. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancata redazione del processo verbale al termine della verifica finanziaria; nullità dell’atto per difetto di prova della delega al funzionario sottoscrittore privo di qualifica direttiva; violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c. per il mancato rilievo della mancata acquisizione della documentazione bancaria richiesta; ulteriori censure analoghe su altre operazioni di prelievo e pagamento e sulla relativa documentazione giustificativa. La Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per tardività: la sentenza d’appello era stata depositata il 30 novembre 2016, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 30 maggio 2017, e la sospensione semestrale prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017 non si cumula con la sospensione feriale, essendo quest’ultima già assorbita nel periodo speciale. Ne consegue che la notifica del ricorso il 2 gennaio 2018 è stata reputata tardiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine utile. Ha affermato che, nelle controversie soggette alla disciplina di definizione agevolata richiamata dall’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017, la sospensione ope legis di sei mesi dei termini di impugnazione assorbe la sospensione feriale e non può sommarsi ad essa in assenza di espressa previsione normativa. Conseguentemente, la scadenza per impugnare la sentenza d’appello non andava oltre il 30 novembre 2017 e il ricorso notificato il 2 gennaio 2018 era tardivo. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Il ricorrente lo invoca per sostenere la nullità dell’atto impositivo in mancanza del processo verbale finale, ma la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito dalla tardività del ricorso.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle movimentazioni bancarie e l’onere documentale; il motivo resta assorbito dall’inammissibilità per tardività.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare l’erronea ripartizione dell’onere della prova in tema di operazioni bancarie; il motivo resta assorbito dall’inammissibilità per tardività.
art. 327, comma 1, c.p.c.
La Corte applica il termine semestrale lungo per l’impugnazione della sentenza depositata il 30 novembre 2016, con scadenza al 30 maggio 2017, poi inciso dalla disciplina speciale richiamata.
art. 11, comma 9, d.l. 50/2017
La sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione nelle controversie rientranti nella definizione agevolata opera ope legis e non si cumula con la sospensione feriale dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dichiara i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002, richiamata per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una disciplina speciale non si cumula con la sospensione feriale quando il periodo di sospensione speciale già la ricomprende, salvo espressa previsione contraria.
- In presenza di una impugnazione proposta oltre il termine di legge, il giudice deve rilevarne d’ufficio l’inammissibilità senza esaminare i motivi di merito, che restano assorbiti.
- Nel giudizio di cassazione, la verifica della tempestività del ricorso costituisce un presupposto preliminare e assorbente rispetto a ogni altra censura.
- Quando una disciplina agevolativa o straordinaria interviene sui termini processuali, il computo va effettuato in modo letterale e non è consentita una duplicazione di sospensioni non espressamente prevista.
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