Cassazione Penale, Sentenza n. 26697/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Nel ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato tutti gli indici normativi, in particolare la brevissima durata dell'allontanamento e la modesta entità del pericolo; 2) ha censurato la motivazione con cui si è esclusa la breve durata dell'allontanamento, ritenendo congetturale il ragionamento fondato sulla distanza di circa 2,5 km tra abitazione e luogo del rinvenimento; 3) ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego di pene sostitutive, osservando che la Corte aveva motivato solo rispetto alla detenzione domiciliare e non anche rispetto al lavoro sostitutivo richiesto in appello; 4) ha contestato il trattamento della recidiva, ritenendo che la Corte si fosse limitata a richiamare i precedenti penali senza spiegare perché fossero indice di maggiore pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per genericità il primo e il secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto e sulla durata dell'allontanamento, osservando che la Corte d'appello aveva dato una motivazione non illogica, basata sulla distanza tra i luoghi e sulla circostanza che l'evasione era avvenuta dopo poche settimane dall'inizio della misura, mentre il ricorso non offriva elementi concreti di confutazione. Ha ritenuto non fondato il terzo motivo sulle pene sostitutive: benché la motivazione espressa riguardasse solo la detenzione domiciliare, il giudizio di inaffidabilità dell'imputato rispetto a una misura custodiale implicava a maggior ragione il diniego delle pene sostitutive non custodiali. Ha infine ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza e genericità il quarto motivo sulla recidiva, perché la sentenza aveva valorizzato precedenti plurimi e significativi come indice della totale assenza di volontà di rispettare le prescrizioni dell'autorità e, quindi, di maggiore pericolosità sociale. Ne è derivata la conferma della condanna e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta degli indici normativi; nel caso esaminato il diniego è stato ritenuto legittimo perché fondato su elementi fattuali obiettivi e non illogici, come la durata non breve dell'allontanamento e la vicinanza temporale alla misura.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi fattuali concreti e ragionevoli, quali la durata dell'allontanamento, la distanza tra il luogo di custodia e quello di rinvenimento, l'intensità del dolo e la vicinanza temporale tra inizio della misura ed evasione.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire valutazioni congetturali del ricorrente a una motivazione logica e coerente del giudice di merito, specie quando manchino allegazioni specifiche e contrarie idonee a smentire l'inferenza svolta.
- Il diniego di una misura custodiale può implicare logicamente, a maggior ragione, il diniego delle pene sostitutive non custodiali, se il giudice abbia espresso un giudizio di inaffidabilità del condannato rispetto al rispetto delle prescrizioni.
- La recidiva può essere valorizzata non in modo meramente descrittivo, ma come indice di maggiore pericolosità sociale quando i precedenti, per numero e significatività, evidenzino una persistente indisponibilità a osservare le prescrizioni dell'autorità.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a criticare in modo generico la valutazione di merito senza indicare elementi concreti trascurati dalla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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